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La relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio

L’art. 2428, co. 1, c.c. prescrive il contenuto minimo della relazione sulla gestione: “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

Tale esame, a norma del successivo co. 2, deve essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società, nonché contenere – nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione – gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società. L’analisi riporta, ove opportuno, riferimenti agli importi indicati nel bilancio, e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione sulla gestione devono, inoltre, risultare le seguenti informazioni (co. 3):

  • le attività di ricerca e di sviluppo;
  • i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
  • l’evoluzione prevedibile della gestione;
  • in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
    1. gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
    2. l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Ai sensi dell’art. 2428, co. 4, c.c., dalla relazione sulla gestione deve risultare, inoltre, l’elenco delle sedi secondarie della società.

Esonero dalla relazione sulla gestione

L’art. 2435-bis, co. 6, c.c. stabilisce che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerati dall’obbligo di predisporre la relazione sulla gestione, purchè la nota integrativa, in aggiunta all’informativa obbligatoria prescritta per quest’ultimo documento di bilancio, dia anche conto delle indi­cazioni previste dall’art. 2428, co. 3, nn. 3 e 4, c.c., ovvero del numero e del valore nominale:

  • delle azioni proprie e delle azioni o quote di so­cietà controllanti possedute;
  • delle azioni proprie e delle azioni o quote di so­cietà controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio.

Una forma di esonero analoga è riconosciuta alla micro impresa, qualora soddisfi la condizione prevista dall’art. 2435-ter, co. 2, n. 3), c.c., ovvero riporti in calce allo stato patrimoniale le suddette informazioni previste dall’art. 2428, co. 3, nn. 3) e 4), del codice civile.