Crisi d’impresa e doveri d’informativa sindacale
L’art. 4, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce uno specifico...
Leggi TuttoLa mia formazione ed esperienza in materia civilistica, contabile contrattuale, finanziaria e fiscale mi consente di supportare la società e i propri organi nell’ambito del controllo di legalità, assumendo l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo oppure Unico di società di capitali, o quello di consulente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, nonché dei creditori dell’impresa.
Sotto il primo profilo, il mandato conferitomi dalla società di capitali obbligata alla nomina dell’organo di controllo – e, al contempo, consapevole dell’importanza del ruolo svolto dai Sindaci in un’ottica di crescita e sviluppo, in termini di efficienza organizzativa, amministrativa e contabile – viene svolto in ossequio alle disposizioni civilistiche (artt. 2403 e ss. c.c.), nonché alle “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale” e delle “Linee guida per il Sindaco Unico” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In tale circostanza, le principali attività di controllo che sono chiamato a svolgere riguardano:
Oltre a questi casi di nomina tradizionale, il mio supporto è spesso richiesto privatamente dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico di società di capitali in stato di crisi potenziale oppure effettivo, al fine di individuare le specifiche attività di vigilanza da porre concretamente in essere, che possono interessare la fase di emersione della crisi oppure già lo strumento di soluzione della stessa adottato dall’impresa. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, la collaborazione che mi viene domandata attiene, in particolare, all’analisi dettagliata delle verifiche che il Collegio Sindacale, o il Sindaco Unico, è tenuto a svolgere – spesso con una frequenza differente da quella ordinariamente prevista dal codice civile – con riferimento ai diversi aspetti interessanti l’azienda in difficoltà:
L’approfondita conoscenza dei suddetti controlli che devono essere svolti dal Collegio Sindacale, o dal Sindaco Unico, delle società in stato di crisi, nonché delle caratteristiche tecniche degli istituti giuridici utilizzabili per il superamento della situazione di difficoltà, mi portano talvolta ad assumere l’incarico di consulente di singoli creditori, o categorie dei medesimi, finalizzato alla comprensione della proposta formulata loro dall’impresa in stato di crisi e, conseguentemente, alla relativa valutazione di convenienza. In sede giudiziale, sono altresì coinvolto come consulente tecnico in occasione dell’esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali (amministratori, sindaci, ecc.) o di procedimenti penali.
L’art. 4, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce uno specifico...
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