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La domanda di concordato preventivo “in bianco”

L’art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942 riconosce all’imprenditore in stato di crisi la possibilità di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai co. 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile per un periodo non superiore a 60 giorni, in presenza di giustificati motivi, tesi a garantire una migliore soddisfazione dei creditori, rispetto all’ipotesi della formulazione della proposta nei tempi ordinari. Questa istanza, nota come c.d. domanda di concordato preventivo “in bianco”, deve essere accompagnata dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi – per consentire al tribunale di valutare quantomeno la sussistenza dei presupposti dimensionali di fallibilità dell’impresa – e dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.

La previsione dell’art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942 è particolarmente rilevante, in quanto consente al debitore di beneficiare immediatamente della protezione del proprio patrimonio, in virtù dell’operatività – per effetto della pubblicazione, presso il registro delle imprese, del ricorso per concordato preventivo presentato in tribunale, e sino all’omologazione – del divieto, posto in capo ai creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (art. 168, co. 1, del R.D. 267/1942).

Qualora sia già pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per il deposito degli atti è, in ogni caso, fissato in 60 giorni, con possibilità di proroga, per un periodo di pari durata, in presenza di giustificati motivi.

Il tribunale, accertata la sussistenza dei predetti presupposti di legge, fissa il termine per il deposito del piano di concordato preventivo, della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione: in tale sede, può già nominare il commissario giudiziale – rispetto al quale il debitore è obbligato a tenere a disposizione i libri contabili (art. 170, co. 2, del R.D. 267/1942) – investito di un dovere analogo a quello previsto nella vera e propria procedura concorsuale, dovendo, infatti, verificare se il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’art. 173 del R.D. 267/1942. Il decreto del tribunale deve, inoltre, disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta, che il debitore deve assolvere, con frequenza almeno mensile, e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della documentazione (art. 161, co. 8 del R.D. 267/1942).

Qualora dall’informativa periodica risulti che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione del piano e della proposta, il tribunale può – anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale, se nominato – abbreviare il termine originariamente fissato per il deposito differito del piano di concordato preventivo, della proposta e della relativa documentazione.

Si ricorda, infine, che – ai sensi dell’art. 9, co. 5-bis, del D.L. 23/2020 – il debitore che, entro il 31.12.2022, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all’art. 161, co. 6, del RD 267/1942 o all’art. 182-bis, co. 7, L.fall., può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d), L.fall., pubblicato nel Registro delle Imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell’art. 161, co. 6, o dell’art. 182-bis, co. 7, del citato RD 267/42.

 

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Crisi d’impresa