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Codice della Crisi, ordine di trattazione di più domande pendenti

L’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che, nell’ipotesi di proposizione di più domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo) e alle procedure di insolvenza (liquidazione giudiziale), il Tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, a condizione che:

  • la domanda non sia manifestamente inammissibile;
  • il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
  • nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori.

Il successivo co. 3 precisa, inoltre, che – in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza – il Tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il Tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall’art. 49, co. 2, CCI (revoca del termine del concordato «in bianco» per atti in frode ai creditori non dichiarati nella domanda, grave violazione degli obblighi informativi periodici e omesso versamento del fondo spese; mancata approvazione o omologazione del concordato preventivo; mancata omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti).