placeholder

Cessione d’azienda con trasferimento dei crediti

L’art. 2559 c.c., a differenza della disciplina in materia di successione nei contratti (art. 2558 c.c.), non precisa se, con la cessione dell’azienda, si determina un automatico passaggio dei crediti: prevede solamente che la cessione dei crediti ha effetto nei confronti dei debitori, anche in mancanza di notifica od accettazione degli stessi, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. In ogni caso, il debitore ceduto che paga in buona fede il cedente, in luogo del cessionario, è liberato da ogni responsabilità nei confronti di quest’ultimo.

Questa carenza normativa dovrebbe, pertanto, suggerire alle parti, al fine di evitare future controversie, di specificare, all’interno dell’atto di cessione, se vengono ceduti anche i crediti: in caso affermativo, è opportuno precisare – in un apposito allegato, costituente parte integrante del contratto di cessione dell’azienda – l’importo e la scadenza prevista per ognuno di essi: ciò, a maggior ragione, nel caso di vendita di un ramo d’azienda, permettendo così alle parti di individuare, con una certa precisione, se e quali crediti sono compresi nel ramo ceduto, nonché di evitare inconvenienti, quali pagamenti effettuati al soggetto non più titolare del rapporto.

Sebbene, nell’ambito della cessione d’azienda, il trasferimento dei crediti venga previsto pro soluto, nulla vieta alle parti di stabilire un patto contrario per tutti o soltanto alcuni dei crediti oggetto di cessione: in altri termini, può essere riconosciuto al cessionario il diritto di agire in regresso nei confronti del cedente in caso di mancato adempimento da parte del debitore ceduto. Tale possibilità si rende opportuna, ad esempio, nel caso in cui, nell’attivo del cedente, risultino iscritti singoli crediti che – in considerazione del loro rilevante ammontare – possono incidere notevolmente sull’effettivo valore del complesso aziendale.

Un discorso a parte deve essere fatto con riferimento alla cessione dei crediti per imposte dirette ed IVA, maturati in capo al cedente: in linea di principio, infatti, la cessione dell’azienda non comporta l’automatico trasferimento di tali crediti in capo all’acquirente.

Nel caso delle eccedenze riguardanti le imposte dirette, il trasferimento di tali crediti unitamente al complesso aziendale richiede l’osservanza della procedura di cui all’art. 43-bis del D.P.R. 602/1973, secondo cui il credito fiscale oggetto di trasferimento deve risultare dalla dichiarazione dei redditi, e conseguentemente richiesto nella stessa a rimborso. La cessione di questa eccedenza deve essere effettuata mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio, da notificare ai seguenti soggetti:

  • l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in ragione del domicilio fiscale del cedente al momento della cessione;
  • il concessionario della riscossione competente, sempre in base al domicilio fiscale del cedente al momento della cessione.

Il credito fiscale ricevuto, per effetto della cessione, non potrà essere utilizzato in compensazione dal concessionario, il quale dovrà, pertanto, attendere il buon esito della pratica di rimborso.

Diversamente, il credito IVA può essere trasferito, nell’ambito dalla cessione d’azienda, senza necessità di seguire la medesima procedura sopra descritta per i crediti per imposte dirette: è, tuttavia, opportuno inserire, nell’atto di cessione dell’azienda, un’apposita clausola, a precisazione della circostanza che il credito Iva si trasferisce unitamente all’azienda.