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Ristrutturazione del debito con informativa in nota integrativa al bilancio d’esercizio

Il paragrafo 81A del principio contabile nazionale OIC 19 stabilisce che, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, la nota integrativa deve esporre alcune informazioni specifiche rispetto a quelle già previste dall’art. 2427, co. 1, nn. 1) e 6), c.c.: in primo luogo, la situazione di difficoltà economica o finanziaria affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio e le cause che l’hanno generata, nonchè una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa, ossia l’ammontare dei debiti interessati dall’operazione di ristrutturazione e l’importo di quelli esclusi. È, inoltre, opportuno precisare la somma dei debiti garantiti, la percentuale delle passività in sofferenza, il perdurare dello scaduto – se superiore a 90 o 180 giorni – e le eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore.

La nota integrativa al bilancio d’esercizio deve, naturalmente, illustrare le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito, alcune delle quali sono indicate, a titolo meramente esemplificativo, dallo stesso OIC 19, paragrafo 81A:

  • la tipologia e data della ristrutturazione, la descrizione sintetica delle fasi di svolgimento della stessa e le modalità mediante le quali è stata operata;
  • i debiti oggetto di ridefinizione;
  • la presenza di eventuali condizioni sospensive o risolutive dell’accordo;
  • la sussistenza di pagamenti potenziali – come le c.d. success fee pattuite con l’advisor industriale, finanziario e legale – che la società debitrice si è impegnata ad effettuare al raggiungimento di specifici obiettivi economici o finanziari, oppure al verificarsi di determinate circostanze;
  • l’esistenza di covenant al cui rispetto è legato il buon esito della ristrutturazione del debito;
  • i principali aspetti di un’operazione di erogazione di nuova finanza, da parte del creditore, direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
  • le caratteristiche significative dei derivati correlati al debito ridefinito, e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato, con l’indicazione degli effetti in bilancio;
  • l’esposizione analitica e completa dei proventi e degli oneri derivanti dalla ristrutturazione, iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;
  • il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e a quella di riferimento del bilancio d’esercizio;
  • il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
  • la durata residua, il tasso d’interesse contrattuale e quello effettivo del debito ante e post-ristrutturazione;
  • la natura e l’ammontare dei costi connessi all’operazione di ridefinizione delle passività;
  • l’esistenza di eventuali garanzie ed impegni, oppure di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l’esito dell’accordo o gli effetti da questi prodotti;
  • l’analisi delle scadenze dei debiti, compresi quelli per leasing finanziari, evidenziando l’ammontare delle passività esigibili entro l’esercizio successivo, quelle con scadenza tra un anno e cinque anni e quelle ultraquinquennali di cui all’art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.;
  • l’impatto della ristrutturazione dei debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull’informativa di cui all’art. 2427, co. 1, n. 22), c.c., compreso quello della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto;
  • le conseguenze che la ristrutturazione del debito è destinata a generare negli esercizi interessati dall’operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell’impresa debitrice.

Il principio contabile nazionale OIC 19, paragrafo 81A, precisa altresì che, al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all’avanzamento e all’osservanza delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, è necessario indicare, alternativamente, le seguenti notizie:

  • le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio d’esercizio, anche in relazione alla tempistica di realizzazione;
  • il piano sarà comunque sostanzialmente attuato, anche quando durante il periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si verificheranno nell’orizzonte temporale residuo del piano;
  • l’avanzamento del piano evidenzia alcuni elementi consuntivi o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, garantendo, in ogni caso, all’impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste. Al ricorrere di tale ipotesi, è necessario indicare una sintesi di tali nuove modalità;
  • gli effetti che l’impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall’analisi dell’andamento consuntivo del piano, emergano elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all’interno del piano non si potranno verificare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e superamento delle difficoltà finanziarie.

Qualora, negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, intervengano significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, nella nota integrativa al bilancio d’esercizio deve essere fornita adeguata menzione.

La suddetta informativa, delineata dal paragrafo 81A dell’OIC 19, deve essere riportata anche nella nota integrativa del bilancio d’esercizio redatto in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) come precisato dal successivo paragrafo 85 del principio contabile nazionale in commento: il medesimo comportamento deve essere tenuto anche dalla micro-impresa (art. 2435-ter c.c.), qualora rediga la nota integrativa, come espressamente chiarito dal successivo paragrafo 89 dell’OIC 19. Sul punto, si rammenta che la micro-impresa è esonerata dalla redazione della nota integrativa, se riporta in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dall’art. 2427, co. 1, nn. 9) e 16), c.c.: diversamente, nel caso in cui decida di predisporre la nota integrativa, deve fornire l’informativa prevista dall’OIC 19, paragrafi 81A, 85 e 89.