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Accordi di ristrutturazione dei debiti, modificabile il piano

L’art. 58 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che, se prima dell’omologazione intervengono mutamenti sostanziali nel piano, deve essere rinnovata la relazione di attestazione del professionista indipendente (art. 57, co. 4, CCII) e, conseguentemente, il debitore deve richiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora le modifiche sostanziali al piano si rendano, invece, necessarie dopo l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore apporta le variazioni idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione. È, inoltre, stabilito un ulteriore adempimento, coerente con il momento, successivo all’omologazione, in cui intervengono le modifiche: il piano mutato e l’attestazione rinnovata devono essere pubblicati nel Registro delle Imprese, e di tale iscrizione è dato avviso ai creditori – mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata – affinchè, entro 30 giorni dalla ricezione, possano opporsi avanti al tribunale, nelle forme dell’opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 48 CCII). In altri termini, in assenza di opposizioni da parte dei creditori, la modifica del piano non comporta un passaggio giudiziale, con l’effetto che prosegue l’esecuzione degli omologati accordi di ristrutturazione dei debiti. Tuttavia, non è disciplinato il caso della modificabilità o meno degli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, ovvero la loro sottoponibilità ad un nuovo procedimento di omologazione.