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Codice della Crisi, ordine di trattazione di più domande pendenti

L’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che, nell’ipotesi di proposizione di più domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, ecc.) e alle procedure di insolvenza (liquidazione giudiziale), il Tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, a condizione che:

  • la domanda non sia manifestamente inammissibile;
  • il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
  • nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori.

Il successivo co. 3 precisa, inoltre, che – in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza – il Tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il Tribunale procede in tutte le ipotesi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile, e nei casi previsti dall’art. 49, co. 2, del D.Lgs. 14/2019:

  • revoca del termine del concordato «in bianco» per atti in frode ai creditori non dichiarati nella domanda, grave violazione degli obblighi informativi periodici e omesso versamento del fondo spese;
  • mancata approvazione o omologazione del concordato preventivo;
  • mancata omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.