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Bilancio d’esercizio, acquisti con pagamento differito

I principi contabili nazionali OIC 13, paragrafo 22, OIC 16, paragrafo 33, e OIC 24, paragrafo 37, nella versione pubblicata nell’anno 2016, richiedevano, in caso di pagamento ”differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili”, l’iscrizione in bilancio, rispettivamente, dei beni, dei cespiti e delle immobilizzazioni immateriali al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19. In altri termini, per i bilanci in forma ordinaria il debito correlato all’acquisto di un bene deve, al ricorrere delle condizioni previste dal richiamato principio contabile e sempre che gli effetti siano rilevanti, essere attualizzato a norma dell’art. 2426, co. 1, n. 8), c.c., secondo cui ”i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. A questo proposito, si ricorda che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, così come le micro-imprese, possono valutare i debiti, i crediti e i titoli al valore nominale (artt. 2435-bis, co. 8, e 2435-ter, co. 2, c.c.): queste società possono comunque decidere, in via facoltativa, di adottare il criterio del costo ammortizzato, precisandolo nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio (OIC 19, paragrafo 86).

Relativamente all’applicazione del criterio del costo ammortizzato, si rammenta brevemente quanto prospettato dal citato OIC 19:

  • in sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con il tasso di interesse di mercato, ovvero quello che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame (paragrafi 48 e 49);
  • qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri (paragrafo 50);
  • la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a Conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo (paragrafo 52).

Con l’effetto che, ad esempio, nel caso di acquisto di un’immobilizzazione materiale, l’attualizzazione del debito comporta l’iscrizione del bene in contabilità ad un valore inferiore a quello del costo storico.

I suddetti criteri non erano, tuttavia, previsti per l’ipotesi dell’acquisto di partecipazioni con pagamento differito: l’Organismo Italiano di Contabilità ha, pertanto, modificato l’OIC 21, chiarendo la corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato. In particolare, è stato inserito il paragrafo 21A, in virtù del quale ”nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19”, maggiorato degli oneri accessori. Un principio analogo è stato esteso agli acquisti, con pagamento differito, di beni destinati a costituire rimanenze di magazzino, nonché delle immobilizzazioni materiali ed immateriali: sono stati, quindi modificati, l’OIC 13, paragrafo 22, l’OIC 16, paragrafo 33, e l’OIC 24, paragrafo 37, utilizzando la formulazione di pagamento ”differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato”, e includendo gli oneri accessori nel determinare il valore di iscrizione del bene.

Le suddette variazioni si applicano dai bilanci il cui esercizio è iniziato a partire dal 1° gennaio 2017 (OIC 21, paragrafo 68A, OIC 13, paragrafo 67A, OIC 16, paragrafo 99A, e OIC 24, paragrafo 99A): gli eventuali effetti derivanti dall’adozione degli emendamenti possono essere rilevati in bilancio prospetticamente, in ossequio all’OIC 29 (OIC 21, paragrafo 72A, OIC 13, paragrafo 70A, OIC 16, paragrafo 102A, e OIC 24, paragrafo 107A).