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Affitto d’azienda e responsabilità verso i dipendenti nel D.L. 118/2021

L’art. 2112 c.c. rimane, invece, applicabile all’affitto d’azienda posto in essere nell’ambito della composizione negoziata della crisi, anche se autorizzato dal Tribunale[1] ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. d), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, salvo che le trattative si concludano con una delle seguenti soluzioni della crisi previste dall’art. 11, commi 2 e 3, del D.L. n. 118/2021, così come delineate dall’art. 47, comma 4-bis, della L. n. 428/1990 (c.d. deroga parziale):

  • il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n. 267/1942[2], poi omologato dal Tribunale;
  • il deposito della domanda di concordato preventivo, a cui abbia fatto seguito il decreto di ammissione della procedura.

Il medesimo beneficio dovrebbe, a parere di chi scrive[3], essere riconosciuto anche nel caso di formulazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, a fronte del quale il Tribunale abbia assunto il decreto di cui all’art. 18, commi 3 e 4, del D.L. n. 118/2021, in virtù del quale:

  • valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale dell’esperto e il parere dello stesso con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c.;
  • ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario, alla relazione finale e al parere dell’esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), del D.L. n. 118/2021, e fissa la data dell’udienza per l’omologazione.

Analogamente, a prescindere dall’autorizzazione del Tribunale, non è possibile avvalersi della deroga assoluta dell’art. 2112 c.c. contemplata dall’art. 47, comma 5, della Legge n. 428/1990, ad eccezione del caso in cui – in presenza di un accordo sindacale in merito al mantenimento, anche parziale, dell’occupazione – le trattative con i creditori, condotte all’interno del tentativo di composizione negoziata della crisi, si siano concluse con l’accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, e alla conseguente omologazione, oppure a quella di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Ne dovrebbe, inoltre, discendere il raggiungimento dello stesso risultato pure nell’ipotesi di omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del D.L. n. 118/2021.

[1] La disposizione stabilisce che, su istanza del debitore, il Tribunale – verificata la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori – può autorizzare l’imprenditore a trasferire, in qualunque forma, l’azienda, o uno o più suoi rami, senza gli effetti dell’art. 2560, co. 2, c.c., fermo restando l’art. 2112 c.c.

[2] Si tratta, rispettivamente, degli accordi di ristrutturazione dei debiti “ordinari”, ad efficacia estesa e agevolati.

[3] M. Bana, “Composizione negoziata della crisi: responsabilità solidale tributaria e fiscalità agevolata”, in il fisco, n. 42/2021, p. 4045.