placeholder

Transazione fiscale estesa ai tributi locali

L’art. 4 del D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha introdotto la possibilità di formulare, nell’ambito della composizione negoziata della crisi, la proposta di accordo sulle passività tributarie – ai sensi dell’art. 23, co. 2-bis, del D.Lgs. 14/2019 (“CCII”) – anche agli enti pubblici territoriali, quali comuni, province, città metropolitane e regioni. In caso di accettazione dell’offerta del debito, l’accordo è sottoscritto, per conto dell’ente creditore, dal soggetto competente secondo le disposizioni delle regioni e degli enti locali.

Un analogo ampliamento applicativo è stato previsto per la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63, co. 1, 2 e 3, CCII) – anche con riguardo all’ipotesi dell’omologazione forzosa (c.d. cram down) di cui ai successivi co. 4, 5, 6, 7 e 8 – e nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis, co. 1-bis, CCII).

L’estensione della transazione fiscale ai tributi locali interessa pure il concordato preventivo (art. 88, co. 1, 2, 5, 6 e 7, CCII) – anche relativamente alla fattispecie dell’omologazione forzosa di cui ai seguenti co. 3 e 4 – e il concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245, co. 5, CCII).

Le suddette novità riguardanti gli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione e concordato preventivo) si applicano anche alle proposte di transazione fiscale formulate unitariamente, secondo la disciplina dei gruppi di imprese (art. 284-bis, co. 1 e 4-bis, CCII).