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Soluzione della crisi con pagamento parziale di imposte e contributi

L’art. 182-ter, co. 1, del R.D. 267/1942 stabilisce che, con il piano di concordato preventivo (art. 160 L.fall.), il debitore – esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 182-ter L.fall. – può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi gestiti dagli enti delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori: è, tuttavia, prevista la condizione già contenuta nel principio generale dettato dall’art. 160, co. 2, del R.D. 267/1942 per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato, ovvero che la proposta di falcidia preveda “la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.fall.”, riguardanti la nomina dell’attestatore. È, però, disposto che, nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe.

L’art. 182-ter, co. 3, L.fall. precisa altresì che, relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione Regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei 20 giorni successivi, mediante telegramma, lettera, telefax o posta elettronica certificata (art. 178, co. 4, L.fall.): l’Agente della Riscossione esprime il voto limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.

Nell’ipotesi di transazione fiscale e contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il co. 5 dell’art. 182-ter del R.D. 267/1942 (così come modificato dall’art. 3 del D.L. 125/2020), stabilisce che l’attestazione di cui all’art. 182-bis, co. 1, L.fall. “relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, a cura del Direttore dell’Ufficio.

In caso di mancata adesione dei suddetti enti fiscali, previdenziali ed assistenziali, determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste per l’approvazione del concordato preventivo (art. 177 L.fall.) o decisiva per il conseguimento del quorum del 60% per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, co. 1, L.fall.), il tribunale può comunque omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ciò è possibile se la proposta di soddisfacimento di tali creditori tributari e contributivi, anche sulla base delle risultanze della relazione di attestazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

 

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