Il rendiconto degli amministratori è un documento contabile infrannuale che copre il periodo intercorrente tra la chiusura dell’esercizio precedente a cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e la data di avvio della gestione liquidatoria: è redatto applicando i criteri di funzionamento, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo, ai sensi dell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio” (OIC 5, par. 38 e 39). Questo documento sarà, poi, allegato al primo bilancio redatto dai liquidatori successivamente alla loro nomina, ai sensi dell’art. 2490 c.c.: in nota integrativa devono indicare la variazione nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e le conseguenze di tali variazioni. Eventuali differenze derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione all’avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte in una posta del patrimonio netto denominata “Rettifiche di liquidazione” nell’ambito della voce “AVI – Altre riserve”. (OIC 5, par 33 e 34)
Per il ramo, o i rami, in continuazione, continuano ad essere applicate le disposizioni previste dai principi contabili ordinari nella prospettiva della continuità aziendale.
Al primo bilancio di liquidazione deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma dell’art. 2487-bis, co. 3, c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Il primo bilancio di liquidazione riflette la gestione dell’intero esercizio nel quale ha avuto inizio la fase di liquidazione: in nota integrativa occorre illustrare la ripartizione del risultato d’esercizio in due distinti periodi: il primo, relativo al periodo di gestione degli amministratori, ed il secondo, che riflette i risultati della gestione dei liquidatori.



