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Redditometro e novità del Decreto “Dignità” convertito in Legge

L’art. 10 del D.L. 87/2018, così come modificato in sede di conversione in Legge, ha introdotto alcune rettifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. redditometro), contenuta nell’art. 38 del D.P.R. 600/1973. In primo luogo, è stato integrato il co. 5 di quest’ultima disposizione, stabilendo che i prossimi Decreti attuativi del redditometro dovranno essere approvati “sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti”. In altri termini, saranno emanati nuovi Decreti attuativi, che avranno come base normativa primaria l’art. 38 del D.P.R. 600/1973, che non è stato modificato in tema di determinazione della base imponibile.

È stato, inoltre, abrogato, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (così come stabilito in sede di conversione in Legge del D.L. 87/2018), il D.M. 16.9.2015 – attuativo dell’accertamento sintetico, così come riformato dal D.L. 31.5.2010, n. 78 – che continua, quindi, ad operare per gli accertamenti sino all’anno 2015, i cui termini di decadenza, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973, spirano il 31.12.2020.

Le suddette novità normative, contenute nell’art. 10 del D.L. 87/2018, non operano per gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, e gli altri atti previsti dall’art. 38, co. 7, del D.P.R. 600/1973, per i periodi d’imposta sino al 31.12.2015: in ogni caso, non si applica agli atti già notificati, e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.