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Obblighi documentali per l’impresa in crisi

L’art. 44, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi” o “CCII”) stabilisce che il debitore – quando deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità – deve allegare anche la documentazione di cui all’art. 39, co. 1 e 2, CCII.

Sotto il primo profilo, gli atti da depositare ai sensi dell’art. 39, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 sono:

  1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  2. le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA degli ultimi 3 periodi d’imposta, ovvero del minor periodo di esistenza dell’impresa;
  3. i bilanci degli ultimi 3 esercizi;
  4. una relazione, anche in formato digitale, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  5. uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
  6. un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
  7. l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonchè l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

La documentazione di cui all’art. 39, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 è, invece, rappresentata unicamente da una relazione riepilogativa, anche in formato digitale, degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, co. 2, CCII posti in essere nel quinquennio anteriore.

La suddetta documentazione (art. 39, co. 1 e 2, CCII) è richiesta anche nel caso di deposito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all’art. 64-bis del D.Lgs. 14/2019: diversamente, nel caso di presentazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è richiesta (art. 44, co. 1, lett. a), CCII) l’allegazione soltanto dei documenti di cui all’art. 39, co. 1, CCII, con esclusione, quindi, della relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell’ultimo quinquennio.

Si ricorda, infine, che nell’ipotesi di deposito della domanda “prenotativa” – ovvero con riserva di successiva presentazione del piano, della proposta o degli accordi – il debitore deve allegare unicamente:

  • i bilanci degli ultimi 3 esercizi oppure, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IRAP degli ultimi 3 periodi d’imposta;
  • l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione e, ove esistente, del loro domicilio digitale.