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Gli accordi “agevolati” di ristrutturazione dei debiti

L’art. 60 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che il quorum, affinchè gli accordi di ristrutturazione dei debiti siano omologabili, è ridotto dal 60% al 30%, se il debitore rispetta alcune specifiche condizioni:

  • non propone la moratoria del pagamento al 100% dei creditori estranei agli accordi entro 120 giorni dalla scadenza del credito (o dall’omologazione, se già scaduti a tale data);
  • non abbia richiesto e rinuncia espressamente a richiedere misure protettive.

Si tratta di una misura interessante, rispetto alla quale si nutrono, tuttavia, dubbi in merito all’effettivo seguito e successo della stessa, per una serie di criticità oggetti, quali, ad esempio:

  • la necessità di disporre di liquidità sufficiente per pagare alle naturali scadenze, senza ritardi, i creditori estranei all’intesa, che potrebbero, quindi, essere il 70% dei debiti, nella peggiore delle ipotesi, ovvero di creditori aderenti per il minimo del 30%;
  • trovarsi in una situazione in cui si sono appena manifestati i sintomi di crisi, che non sono, pertanto, ancora noti all’esterno, ovvero non avere alcuna tensione finanziaria con i creditori.

L’accordo di ristrutturazione agevolato sembrerebbe, quindi, fondarsi su presupposti molto simili a quelli degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento (art. 56 del D.Lgs. 14/2019) – assenza di moratoria legale dei creditori, e impossibilità di richiedere misure protettive nel periodo delle trattative – ma con alcuni elementi differenziali significativi, come la possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili, nonché di formulare una proposta di transazione fiscale e contributiva.