In data 16 luglio 2026, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile nazionale OIC 5 che sarà applicabile ai «Bilanci di liquidazione» riguardanti l’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2027 o data successiva: è, tuttavia, riconosciuta la facoltà dell’adozione in via anticipata con riguardo ai bilanci relativi al periodo amministrativo avviato dal 1° gennaio 2026.
Le modifiche apportate traggono prevalentemente origine dalla presa d’atto che l’OIC 5 attualmente in vigore, introdotto nell’anno 2008, non ha trovato piena applicazione tra gli operatori, per una serie di difficoltà operative, alcune delle quali legate ai seguenti aspetti:
- la valutazione delle attività al valore di realizzo, frequentemente disattesa nel caso di valore di realizzo superiore a quello contabile, soprattutto per ragioni di prudenza e responsabilità dei liquidatori;
- il fondo per costi ed oneri della liquidazione, spesso rilevato parzialmente oppure addirittura per nulla, a causa delle incertezze connesse alla stima degli oneri da sostenere nel corso dell’intera procedura liquidatoria.
Alla luce di tali constatazioni, sono stati, pertanto, rivisti gli aspetti critici del principio, adottando un’impostazione più prudenziale e, al contempo, di maggiore applicabilità operativa, con l’obiettivo di promuovere un’applicazione più diffusa e agevole da parte degli operatori.
Per tali motivi, il nuovo OIC 5 individua come criterio generale di valutazione delle attività il minore tra il costo e il valore di realizzo, ammettendo, tuttavia, la possibilità – come richiesto durante la fase di consultazione pubblica – di utilizzare comunque il valore di realizzo in presenza di specifiche condizioni che assicurino il buon esito dell’operazione.
Sempre al fine di agevolare gli operatori, il nuovo principio non richiede di stimare il fondo per costi ed oneri di liquidazione, ma di valutare la presenza di eventuali contratti onerosi, in linea con quanto normalmente raccomandato dall’OIC 31 per la stima dei fondi rischi ed oneri.
Sono stati rivisti anche gli schemi di bilancio per renderli maggiormente compatibili con la finalità della liquidazione:
- nel conto economico, sono state introdotte delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione;
- nello stato patrimoniale, è stata eliminata la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Qualora sia prevista la prosecuzione, anche solo parziale, dell’attività d’impresa, continuano, invece, ad applicarsi gli schemi ordinari di bilancio, integrati con specifiche voci dell’attivo dello stato patrimoniale finalizzate a distinguere le attività destinate alla liquidazione da quelle riferibili alla gestione in continuità.
Non sono previste distinzioni dal lato del passivo, in quanto i creditori sono tali nei confronti dell’intera società e, quindi, andranno tutti soddisfatti con il realizzo del totale attivo. Nell’eventualità di presenza di creditori tutelati da diverse garanzie, tali specificazioni andranno fornite nella disclosure.
Infine, per non gravare le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. di costi aggiuntivi in fase di liquidazione, è stata comunque prevista la possibilità di utilizzare gli schemi di bilancio ordinari.



