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Liquidazione senza continuazione dell’attività: criteri di valutazione degli elementi patrimoniali

Alla luce di quanto riportato dall’OIC 5, par. 40-88, nei bilanci delle società in liquidazione senza continuazione dell’attività, sono adottate le disposizioni dei principi contabili ordinari, salvo le eccezioni sotto riportate.

Attività/immobilizzazioni immateriali e materiali

Sono valutate al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione, e non sono più oggetto di ammortamento, in quanto recuperabili solo attraverso la cessione.

Nel primo bilancio di liquidazione, eventuali differenze derivanti dall’applicazione di tale criterio di valutazione all’avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto.

Nei successivi bilanci intermedi di liquidazione, svalutazioni o riprese di valore, operate fino a concorrenza del valore netto contabile all’avvio della liquidazione, sono imputate a conto economico, in quanto costituiscono cambiamenti di stima contabile.

Non si applicano le disposizioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

 

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni sono valutate al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione.

Nel primo bilancio di liquidazione, eventuali differenze derivanti dall’applicazione di tale criterio di valutazione all’avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto.

Nei successivi bilanci intermedi di liquidazione, svalutazioni o riprese di valore, operate fino a concorrenza del valore netto contabile all’avvio della liquidazione, sono imputate a conto economico, in quanto costituiscono cambiamenti di stima contabile.

Il valore di realizzazione in liquidazione è costituito dal valore di quotazione nel caso di partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Deve essere considerato un valore di mercato che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee (ad esempio, ultimo mese).

Per le partecipazioni non quotate, stante la difficoltà pratica di identificare un valore di realizzazione in liquidazione, è necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi adeguati alla complessità e alla rilevanza dell’investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione e dello stato di liquidazione della società che detiene la partecipazione.

Nel caso in cui prima dell’avvio della liquidazione la partecipazione era valutata con il metodo del patrimonio netto, l’ultima valutazione precedente l’avvio della liquidazione rappresenta il valore netto contabile all’avvio della liquidazione.

 

Titoli di debito

Sono valutati al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione. Non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato. L’ultima valutazione precedente l’avvio della liquidazione rappresenta il valore netto contabile all’avvio della liquidazione.

Nel primo bilancio di liquidazione, eventuali differenze derivanti dall’applicazione di tale criterio di valutazione all’avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto. Nei successivi bilanci intermedi di liquidazione, svalutazioni o riprese di valore, operate fino a concorrenza del valore netto contabile all’avvio della liquidazione, sono imputate a conto economico, in quanto costituiscono cambiamenti di stima contabile.

Per quanto concerne il valore di realizzazione in liquidazione, deve considerarsi il valore di mercato che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee (ad esempio ultimo mese).

 

Crediti

Sono valutati al valore di presumibile realizzo. Non trovano più applicazione i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, in quanto potrebbero portare all’iscrizione di valori diversi da quelli che la società stima di poter realizzare.

Nel primo bilancio di liquidazione, eventuali differenze derivanti dalla disapplicazione del criterio del costo ammortizzato o dell’attualizzazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto.

Sono, invece, contabilizzati a conto economico gli eventuali sconti concessi al fine di incassare in tempi brevi un credito e le eventuali svalutazioni dovute all’aggiornamento della stima del valore di presumibile realizzo.

 

Rimanenze

Sono valutate al minore tra costo e valore di realizzazione in liquidazione. Per la determinazione del costo si applicano le disposizioni dell’OIC 13 “Rimanenze”.

Eventuali lavori in corso su ordinazione sono valutati ai sensi delle disposizioni dell’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”.

 

Disponibilità liquide

Sono valutate in base alle disposizioni dell’OIC 14 “Disponibilità liquide”.

 

Patrimonio netto

Si applicano le disposizioni dell’OIC 28 “Patrimonio netto”.

 

Fondi rischi e oneri

La valutazione dei fondi rischi ed oneri è effettuata in base alle disposizioni dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto”: la società esamina gli impegni contrattuali in essere per valutare la presenza di eventuali contratti onerosi, con i quali la società si impegna a soddisfare un’obbligazione e i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti. I costi necessari per adempiere l’obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l’adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio, al momento dell’assunzione dell’impegno o in sede di valutazione successiva, un accantonamento a fronte dell’obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto nella voce di costo di conto economico della pertinente classe (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Nell’ambito della procedura liquidatoria, non sono contratti onerosi quei contratti i cui costi sono necessari e funzionali allo svolgimento di una ordinata procedura liquidatoria compenso del liquidatore e del personale utile alla liquidazione, utenze, locazione della sede legale, ecc.): tali costi operativi, infatti, generano benefici legati alla prosecuzione della liquidazione. Pertanto, questi costi sono rilevati in base alla rispettiva maturazione.

Per i costi non necessari e non funzionali alla liquidazione (canoni di locazione di magazzini inutilizzati, costo del personale di produzione non rientrante in piani di ristrutturazione, contratti di acquisto di beni che non saranno rivendibili, ecc.), per i quali non è possibile individuare benefici nella fase di liquidazione, si configura la fattispecie del contratto oneroso prevista dall’OIC 31.

 

Debiti

Sono valutati al valore di presunta estinzione, che può rappresentare un valore superiore o inferiore rispetto al nominale, per effetto, ad esempio, di penali addebitate dal creditore o di stralci concessi dal creditore.

Un debito può essere iscritto ad un valore di presunta estinzione inferiore al valore nominale solo se gli eventuali stralci (anche parziali) concessi dal creditore sono efficaci tra le parti alla data di formazione del bilancio.

Non trovano più applicazione i criteri del costo ammortizzato e l’attualizzazione, in quanto conducono all’iscrizione di valori diversi da quelli che la società deve corrispondere.

Eventuali differenze derivanti dall’applicazione di tali criteri di valutazione all’avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto.

 

Ratei e risconti

I costi operativi necessari e funzionali allo svolgimento della procedura liquidatoria – ad esempio, gli interessi passivi, le utenze e la locazione della sede legale, ma anche gli eventuali ricavi e proventi (fitti attivi, interessi attivi, ecc.) – sono rilevati in base all’OIC 18 “Ratei e risconti”, quindi secondo la rispettiva maturazione.

Per i costi non necessari allo svolgimento della procedura liquidatoria, si applicano le regole dell’OIC 31 sui contratti onerosi (accantonamento per l’obbligazione assunta).

 

Imposte sul reddito

Sono contabilizzate secondo l’OIC 25: la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate è effettuata alla luce delle prospettive della liquidazione.

 

Attività, passività e operazioni in valuta estera

Sono contabilizzate secondo l’OIC 26.

 

Criterio valutativo alternativo

È prevista la facoltà di valutare le attività al valore di realizzazione in liquidazione, quando superiore al valore netto contabile, solo al ricorrere di tutti i seguenti requisiti:

  • il valore di realizzazione in liquidazione è significativamente superiore rispetto al valore netto contabile risultante dal bilancio (ad esempio, beni completamente ammortizzati);
  • l’attività è vendibile alle condizioni attuali o non richiede modifiche tali da differirne l’alienazione;
  • la società ritiene certa la vendita, sulla base delle iniziative intraprese e nella prospettiva che l’operazione si concluda a breve, in quanto è stato già individuato il cliente e le trattative sono in fase avanzata. Gli elementi di stima del valore di realizzo in liquidazione sono, quindi, determinati in maniera attendibile.

La società che si avvale di tale facoltà la applica a tutti i beni che soddisfano i suddetti requisiti: in mancanza, si applicano i criteri di valutazione delineati in precedenza.

Le rivalutazioni operate in base al criterio valutativo alternativo sono imputate a conto economico alla voce A)5-ter) “Rivalutazioni della procedura liquidatoria”.

 

Società in liquidazione con continuazione dell’attività: OIC 5, par. 89-92

Le società in liquidazione continuano ad applicare i principi contabili ordinari al ramo, o ai rami, in continuazione.

Relativamente ai singoli elementi dell’attivo e del passivo destinati alla liquidazione si applicano i precedenti par. 41-88 dell’OIC 5.

Tali disposizioni si applicano anche qualora, nel corso della procedura liquidatoria, cessi l’esercizio provvisorio del ramo o dei rami in continuità.

Eventuali differenze derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione alla cessazione dell’esercizio provvisorio costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte in una voce del patrimonio netto denominata “Rettifiche di liquidazione” nell’ambito della voce “AVI – Altre riserve”.