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Le nuove convenzioni di moratoria

L’art. 182-septies del R.D. 267/1942, così come riformulato dall’art. 20 del D.L. 118/2021, non comprende più la disciplina della convenzione di moratoria, in quanto trasfusa, con modifiche, nel nuovo art. 182-octies L.Fall. il cui ambito applicativo – simile a quello delineato dall’art. 62 del D.Lgs. 14/2021 (in vigore dal 16 maggio 2022), di cui sono, pertanto, anticipati gli effetti – è stato esteso sotto il profilo soggettivo:

  • è espressamente chiarito che può essere conclusa anche dall’imprenditore non commerciale. Tale precisazione è opportuna, in quanto la convenzione di moratoria è spesso strumentale alla successiva stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ai quali può accedere anche l’imprenditore agricolo (art. 23, co. 43, del D.L. 98/2011), pur essendo un soggetto “non fallibile”;
  • può essere perfezionata con qualsiasi tipologia di creditore e, dunque, non più soltanto con le banche e gli intermediari finanziari.

È stato, inoltre, puntualizzato l’ambito oggettivo della convenzione, in quanto il previgente art. 182-septies del R.D. 267/1942 si limitava a richiamare, al co. 5, l’intesa “diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti” (nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari), al fine di evitare che durante le trattative vi possano essere iniziative esecutive o di recupero idonee a pregiudicare il buon esito del percorso di ristrutturazione avviato. Ora, l’art. 182-octies, co. 1, L.Fall. precisa che la convenzione di moratoria ha “ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito”.

Sono state, altresì, ampliate le condizioni da rispettare affinchè la moratoria sia efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria (art. 182-octies, co. 2, lett. c) e d), del R.D. 267/1942:

  • i predetti creditori non aderenti subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell’insolvenza in concreto prospettate;
  • un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942 abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione di moratoria a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui al punto precedente.

Tali novità normative, tutte contenute nell’art. 182-octies del R.D. 267/1942, si applicano alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive al 25 agosto 2021 (art. 20, co. 2, del D.L. 118/2021).