placeholder

La relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio

Il bilancio d’esercizio deve essere corredato da una relazione dell’organo amministrativo, salvo che sia stato redatto in forma abbreviata, e ricorra la causa di esonero di cui all’art. 2435-bis c.c., ovvero la nota integrativa già esponga le informazioni di cui all’art. 2428, co. 3, nn. 3 e 4, c.c. (azioni proprie e quote delle controllanti). Al di fuori di tale eccezione, deve essere predisposta la relazione sulla gestione contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L’analisi in parola è considerata coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono, in ogni caso, risultare  l’evoluzione prevedibile della gestione e – in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio -gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste, nonchè l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.