placeholder

La gestione dell’impresa nella composizione negoziata della crisi

L’art. 21, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (“CCII”) stabilisce che, nel corso delle trattative per la composizione negoziata della crisi, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda. La norma formula, tuttavia, alcune precisazioni: in primo luogo, chiarisce che l’imprenditore in crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Quando, nel concorso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.

Il successivo co. 2 dispone che l’imprenditore informa preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché dell’esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L’esperto, se ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e, se nominato, all’organo di controllo (art. 21, co. 3, CCII).

Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore informa immediatamente l’esperto il quale, nei successivi 10 giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese. Qualora l’atto compiuto pregiudichi gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria (art. 21, co. 4, CCII).

Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l’esperto, iscritto il proprio dissenso nel Registro delle Imprese, procede alla segnalazione al Tribunale (art. 21, co. 5, CCII).