placeholder

La composizione negoziata della crisi

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può richiedere telematicamente, al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (art. 12, co. 1, del D.Lgs. 14/2019). Tale professionista ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della suddetta situazione di difficoltà, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Pertanto, l’esperto, dopo aver accettato l’incarico (art. 17, co. 4, del D.Lgs. 14/2019), convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica: se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Diversamente, l’esperto, qualora non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione dell’imprenditore oppure in un momento successivo, né da notizia a costui e al Segretario Generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata (art. 17, co. 5, del D.Lgs. 14/2019).

In esito alle trattative, se è individuata una soluzione idonea al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale oppure equilibrio economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore “sopra soglia”, le parti, possono (art. 23, co. 1, del D.Lgs. 14/2019):

  • concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all’art. 25-bis, co. 1, del Codice della Crisi, se – secondo la relazione finale dell’esperto (art. 17, co. 8, CCII) – è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
  • definire una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII;
  • perfezionare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti degli artt. 166, co. 3, lett. d), e 324 CCII (esenzione dalle azioni revocatoria e dai reati di bancarotta).

Diversamente, qualora all’esito delle trattative non sia individuata una delle predette soluzioni, l’imprenditore può, in alternativa:

  • predisporre il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII);
  • domandare l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII);
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII);
  • accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal D.Lgs. 14/2019, dal D.Lgs. 270/1999, o dal D.L. 347/2003 (l’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’art. 25-quater, co. 4, CCII).

Nel caso delle imprese “sotto soglia” (c.d. minori) di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII, i possibili esiti delle trattative sono definiti dall’art. 25-quater, co. 3 e 4, CCII:

  • concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale, oppure con il contenuto delle convenzioni di moratoria (art. 62 CCII);
  • stipulare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, co. 5, CCII;
  • proporre la domanda di concordato minore (art. 74 CCII);
  • chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268 CCII);
  • depositare la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII);
  • per la sola impresa agricola, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII.