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I profili operativi dell’adeguatezza degli assetti societari

L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), in vigore dal 16.3.2019, ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

L’adeguatezza dell’assetto organizzativo è perseguibile mediante l’implementazione di regole e procedure dirette ad assicurare la corretta attribuzione del potere decisionale, con riguardo alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti.

L’assetto amministrativo e contabile deve, invece, ritenersi adeguato se garantisce il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi, quali, ad esempio:

  • la rilevazione contabile tempestiva, completa e, pertanto, attendibile;
  • la produzione di dati utili per l’assunzione delle decisioni gestionali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio d’esercizio.

Conseguentemente, la suddetta adeguatezza degli assetti aziendali presuppone un approccio ordinato alla gestione, che richiede la sussistenza di alcune circostanze essenziali:

  • l’organigramma per funzioni;
  • i flussi informativi attendibili;
  • l’analisi dei rischi, dei punti di forza e debolezza;
  • un reporting periodico, con frequenza preferibilmente trimestrale;
  • la verifica dei margini consuntivi, suddivisi anche per divisione o business unit, e la corrispondente stima prospettica.