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Imprese “sotto soglia”: esiti della composizione negoziata della crisi

L’art. 25-quater del D.Lgs. 14/2019 (“CCII”), applicabile alle imprese “minori o sotto soglia” (art. 2, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14/2019), stabilisce che quando – in esito alla composizione negoziata della crisi – è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio, le parti possono, alternativamente, concludere un:

  • contratto con uno o più creditori, oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  • accordo avente il contenuto della convenzione di moratoria (art. 62 CCII);
  • accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessante operazione di risanamento che vi hanno aderito, nonchè dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all’art. 25-bis, co. 5, del D.Lgs. 14/2019 (fiscalità agevolata). Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Diversamente, se non è stato possibile raggiungere l’accordo, l’imprenditore può:

  • proporre la domanda di concordato minore (art. 74 del D.Lgs. 14/2019);
  • chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268 del D.Lgs. 14/2019);
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies del D.Lgs. 14/2019);
  • per la sola impresa agricola, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019.