Qualora, nell’ambito della liquidazione, sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività dell’impresa, l’art. 2490 c.c. stabilisce che le relative voci di bilancio debbano avere una separata evidenziazione.
Nel caso di continuazione, anche parziale, dell’attività d’impresa, le società adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell’Appendice B dell’OIC 5 – Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione con attività in continuazione, salvo che l’attività in continuazione risulti irrilevante ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c., nel qual caso si si adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell’Appendice A (bilancio senza continuazione dell’attività).
Nel caso in cui, nel corso della procedura liquidatoria cessi l’attività in continuazione del ramo o dei rami in continuità, si adottano gli schemi di bilancio previsti per le società in liquidazione senza attività in continuazione. È possibile non presentare il bilancio comparativo per l’esercizio in cui viene cessato l’esercizio provvisorio, purchè la mancata esposizione sia segnalata e commentata nella nota integrativa (OIC 5, par. 24, 25 e 28).
Nello schema dell’attivo patrimoniale proposto dal nuovo OIC 5 – applicabile dai bilanci 2027, con facoltà di applicazione anticipata a quelli del 2026 – è stata aggiunta, rispetto al prospetto ordinario civilistico, la voce E “Attività destinate alla liquidazione”, che comprende le attività in dismissione per il ramo, o i rami, che non sono in esercizio provvisorio (OIC 5, par 26, Appendice B): le società danno separata evidenza delle voci rilevanti iscritte nelle attività destinate alla liquidazione, seguendo lo schema di stato patrimoniale di cui all’Appendice A – Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione senza attività in continuazione, che prevede la classificazione per natura delle voci (ad esempio, Attività materiali, Partecipazioni ed Altre attività). Lo stato passivo patrimoniale rimane, invece, invariato rispetto allo schema civilistico.
Analogamente all’ipotesi della totale assenza di continuazione dell’attività, rispetto allo schema ordinario civilistico di conto economico, sono state aggiunte le voci (OIC 5, par 27, e Appendice B):
- A)5-bis) «Proventi della procedura liquidatoria» e B)14-bis) «Oneri della procedura liquidatoria», che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall’estinzione delle passività;
- A)5-ter) «Rivalutazioni della procedura liquidatoria», qualora siano operate rivalutazioni, avvalendosi dell’opzione di cui al par. 86 dell’OIC 5 (valutazione al valore di realizzo superiore al valore netto contabile).
Nell’ipotesi in cui sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività dell’impresa, le società presentano lo schema di rendiconto finanziario riportato nell’Appendice D dell’OIC 5 – Schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario per le società in liquidazione con attività in continuazione. Nei flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento hanno separata evidenza i flussi relativi alle attività destinate alla liquidazione (OIC 5, par. 29).
Semplificazioni per le micro e piccole imprese
Le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile. Nel caso in cui l’attività di impresa prosegua parzialmente, è aggiunta nello schema di stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata la voce E «Attività destinate alla liquidazione”, che comprende le attività in dismissione per il ramo, o i rami, che non sono in esercizio provvisorio. Inoltre, nello schema di conto economico del bilancio in forma abbreviata sono presentate le voci:
- A)5-bis) “Proventi della procedura liquidatoria” e B)14-bis) «Oneri della procedura liquidatoria», che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall’estinzione delle passività;
- A)5-ter) «Rivalutazioni della procedura liquidatoria», qualora siano operate rivalutazioni avvalendosi dell’opzione di cui al par. 86 dell’OIC 5.
Le società in liquidazione che si avvalgono delle facoltà previste dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. sono esonerate dalla presentazione del rendiconto finanziario (OIC 5, par. 30-32).



