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Gli obblighi informativi periodici dell’Amministratore Delegato

L’art. 2381 c.c. – norma dettata per le s.p.a., ma applicabile, se compatibile, anche alle s.r.l., in virtù del rinvio operato dal co. 6 dell’art. 2475 c.c. – contiene le regole sul funzionamento dell’organo di gestione, con la previsione che il consiglio di amministrazione:

  • valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti;
  • può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti.

Sotto quest’ultimo profilo, gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.