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Gli accordi “agevolati” di ristrutturazione dei debiti

L’art. 20, co. 1, lett. f), del D.L. 118/2021 – applicabile ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25.8.2021 – ha inserito l’art. 182-novies del R.D. 267/1942, stabilendo che il quorum, affinchè l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologabile, è ridotto dal 60% al 30%, se il debitore rispetta alcune specifiche condizioni:

  • non propone la moratoria del pagamento al 100% dei creditori estranei agli accordi entro 120 giorni dalla scadenza del credito (o dall’omologazione, se già scaduti a tale data);
  • non abbia presentato la domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942), e non abbia richiesto la sospensione prevista dall’art. 182-bis, co. 6, L.Fall., a seguito del deposito dei “pre-accordi” di ristrutturazione dei debiti, in merito all’estensione al periodo delle trattative del divieto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori.

Si tratta di una novità interessante (già prevista dal futuro art. 60 del D.Lgs. 14/2019 in vigore dal 16.5.2022), rispetto alla quale si nutrono, tuttavia, dubbi in merito all’effettivo seguito e successo della stessa, per diversi motivi, anche di natura tecnica: ad esempio, si consideri che la moratoria dei creditori estranei all’intesa non è un elemento proponibile dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a differenza di quanto avviene, per i creditori privilegiati, nel concordato preventivo con continuità aziendale (artt. 186-bis, co. 2, lett. c), del R.D. 267/1942, e 86 del D.Lgs. 14/2019). Costituisce, infatti, un “accessorio” dell’istituto, previsto ex lege dall’art. 182-bis co. 1, lett. a) e b), del R.D. 267/1942, la cui osservanza – l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei 120 giorni – è condizione di procedibilità dell’istanza. Al di là di possibili profili formali, gli accordi agevolati pongono criticità ben più evidenti:

  • la necessità di disporre di liquidità sufficiente per pagare alle naturali scadenze, senza ritardi, i creditori estranei all’intesa, che potrebbero, quindi, essere il 70% dei debiti, nella peggiore delle ipotesi, ovvero di creditori aderenti per il minimo del 30%;
  • trovarsi in una situazione in cui si sono appena manifestati i sintomi di crisi, che non sono, pertanto, ancora noti all’esterno, ovvero non avere alcuna tensione finanziaria con i creditori.

L’accordo di ristrutturazione agevolato sembrerebbe, quindi, fondarsi su presupposti molto simili a quelli del piano attestato di risanamento (art. 67 del R.D. 267/1942) – assenza di moratoria legale dei creditori, e impossibilità di richiedere misure protettive nel periodo delle trattative – ma con alcuni elementi differenziali significativi, come la possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili, ai sensi degli artt. 182-quater e 182-quinquies L.Fall., nonché di formulare una proposta di transazione fiscale e contributiva (art. 182-ter L.Fall.).