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L’Albo dei Gestori della Crisi d’impresa

L’art. 356 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019 (art. 389, co. 2, del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), stabilisce che è istituito presso il Ministero della Giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, co. 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 14/2019 – ad esempio, gli iscritti agli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, gli studi professionali associati o società tra professionisti – dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, co. 5, lett. b), c) e d), del D.M. 202/2014.

Ai fini del primo popolamento dell’Albo, possono ottenere l’iscrizione pure i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, co. 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 14/2019,  che documentano di essere stati nominati, al 16.3.2019, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.

Il successivo art. 357 del D.Lgs. 14/2019, anch’esso in vigore dal 16.3.2019, dispone che con, Decreto Ministeriale da adottare entro il 30.6.2020, sono stabilite le modalità di iscrizione all’Albo di cui all’art. 356 del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, sospensione e cancellazione dallo stesso, nonché quelle di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.

Si segnala che relativamente al funzionamento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI), l’art. 352 del D.Lgs. 14/2019 precisa che – sino all’istituzione presso il Ministero della giustizia dell’Albo di cui all’art. 356 del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – i componenti del collegio di esperti di cui all’art. 17, co. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 14/2019 sono individuati tra i soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati, i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Si ricorda, infine, che è attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari lo Schema di D.Lgs. Correttivo, predisposto dal Consiglio dei Ministri il 13.2.2020, che prevede alcune novità anche in materia di Albo dei Gestori della Crisi e nomina del Collegio degli esperti dell’OCRI.