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Cessione d’azienda e responsabilità per i debiti del venditore

Gli effetti sulle passività dell’atto di alienazione del complesso aziendale sono disciplinati da alcune specifiche disposizioni:

  • l’art. 2560 c.c., che stabilisce il principio generale;
  • l’ art. 2112 c.c., riguardante le conseguenze nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato pendenti al momento del trasferimento aziendale;
  • l’ art. 14 del D.Lgs. 472/1997, relativo alla responsabilità tributaria dell’acquirente con il cedente.

Sotto il primo profilo, oggetto del presente commento, si osservi che il trasferimento dei debiti relativi all’azienda ceduta non è automatico: l’art. 2560 c.c. richiede, in­fat­ti, un espresso consenso dei creditori del venditore, e stabilisce una responsabilità solidale delle parti, per i debiti anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori, anche se tenuti irrego­lar­men­te. Non è, però, esclusa l’ammissibilità di una contraria previsione con­trat­tuale, ovvero di un espresso patto di accollo, in forza del quale l’ac­quirente si obbliga a pagare anche i debiti contratti dall’alienante (o parte di essi) che non risultano dai libri obbligatori: in assenza di una simile pattuizione, quindi, la responsabilità dell’acquirente rimane limi­tata ai debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i debiti risarcitori derivanti da atti o fatti del cedente che vengono fatti valere dal creditore successivamente alla cessione d’azienda. In altri ter­mini, si ha responsabilità solidale delle parti quando i debiti inerenti all’azienda ce­duta, sorti antecedentemente al trasferimento dell’azienda, risultano dai libri contabili obbligatori (libro giornale e degli inventari, altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’im­presa): restano propri del cedente, invece, i debiti non registrati, ovvero quelli annotati sui libri contabili facoltativi eventualmente istituiti dal cedente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il registro IVA acquisti, pur tenuto “obbligatoriamente” ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972, non può costi­tuire elemento di prova per l’esistenza del debito (Cass. 2108/1994): l’orientamento della Suprema Corte si fonda sulla considerazione che i registri Iva non svolgono alcuna funzione probatoria dei rapporti di debito e credito relativi all’impresa, ma assolvono esclusivamente la funzione di documentare il debito fiscale ai fini Iva, essendo diretti, da un lato, a consentire l’esatto adempimento dell’obbligo tributario Iva e, dall’altro, a permettere l’accertamento da parte degli organi di controllo.

L’iscrizione dei debiti pregressi nei libri contabili obbligatori è, per­tan­to, elemento costitutivo della responsabilità dell’eventuale acquirente, che sussiste anche se tali registri non sono regolar­men­te tenuti: al contrario, qualora risulti difettare completamente la contabilità, oppu­re manchi l’iscrizione del debito nei libri contabili non obbligatori, l’ac­qui­rente è esonerato da responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso fosse a conoscenza dei debiti all’atto di trasferimento.

Nella prassi professionale, talvolta viene inserita una clausola libera­to­ria tesa ad escludere il trasferimento dei debiti, lasciando in capo al ce­dente la definizione dei rapporti pendenti con i fornitori: analoga pat­tui­­zione può avere ad oggetto anche i crediti che rimarrebbero così in capo al cedente. Tuttavia, anche in presenza di una volontà in tal senso delle parti, l’aver escluso in atto il trasferimento dei debiti non fa comun­que venir meno la responsabilità solidale dell’acquirente (espressamente prevista dall’art. 2560, co. 2, c.c.), quando il debito risulta dai libri con­tabili obbligatori. È, pertanto, necessario che il cessionario presti molta attenzione alla solidità patrimoniale dell’alienante e verifichi, con estre­ma attenzione, la situazione debitoria risultante dalla contabilità azien­dale, ferma restando comunque la possibilità per l’acquirente chiamato al pagamento dei debiti di rivalersi sull’alienante. La ratio dell’art. 2560 c.c. è, infatti, quella di tutelare il terzo creditore che, per effetto della cessione dell’azienda e, quindi, del depauperamento della stessa, potreb­be vedere vanificate le proprie aspettative sulla soddisfazione del credito vantato nei confronti dell’alienante. Per limitare tale rischio, potrebbe essere nell’interesse del cessionario prevedere la stipulazione, da parte del cedente, di fideiussioni o altre garanzie a tutela del pagamento dei de­biti aziendali a beneficio del cessionario, anche se l’elevato costo di tali garanzie potrebbe risultare un “deterrente” alla conclusione dell’ac­cor­do. Nell’ipotesi in cui, invece, la volontà delle parti sia quella di trasferire anche i debiti relativi all’azienda, è opportuno precisare nell’at­to la necessità del consenso del creditore, pena il permanere della re­spon­­­sabilità in capo all’alienante.