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Cancellazione della società con effetti fiscali differiti

L’art. 28, co. 4, del D.Lgs. 175/2014 dispone che, “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi”, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Tale norma, stabilendo l’irrilevanza quinquennale della cancellazione sotto il profilo fiscale e contributivo, consente, pertanto, la notifica – nei confronti del soggetto estinto, presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale (C.M. 6/E/2015 par. 13.4) – degli atti riguardanti alcune specifiche fasi del rapporto con l’Amministrazione Finanziaria:

  • accertamento, come gli avvisi di liquidazione emessi ai fini delle imposte d’atto, le comunicazioni bonarie scaturenti da liquidazioni automatiche delle dichiarazioni, gli avvisi di accertamento e gli accertamenti esecutivi;
  • riscossione, ad esempio le cartelle di pagamento, le intimazioni ad adempiere e le note di presa in carico dei crediti;
  • contenzioso (ricorsi, memorie, deposito degli atti, appelli, riassunzioni in rinvio, ecc.).

La prassi e la giurisprudenza di legittimità ritengono che l’art. 28, co. 4, del D.Lgs. 175/2014, ancorché richiami “l’estinzione delle società di cui all’art. 2495 del codice civile”, sia applicabile anche alle società di persone (C.M. 6/E/2015 par. 13.6, e Cass. 6743/2015), ferma restando la diversa disciplina della responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria. L’avviso di accertamento relativo ai debiti tributari sociali, come l’IVA e l’IRAP, può essere notificato, in qualità di successori, ai soci della società di persone estinta (Cass. 13322/2018 e 12953/2017).

La norma, che si riferisce a tributi e contributi, induce ad affermare che quanto esposto vale per tutte le entrate aventi natura fiscale, a prescindere dall’ente impositore: si può, pertanto, trattare di imposte sui redditi, IVA, imposte d’atto, tributi locali, dazi, IVA all’importazione e contributi consortili.

La società estinta, ma destinataria di atti impositivi, può richiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, per effetto dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, pur non essendo possibile dimostrare la difficoltà finanziaria tramite l’indice di liquidità e l’indice Alfa, che presuppongono l’analisi del bilancio (direttive Equitalia 17/2008 e 7/2012).

L’art. 28, co. 4, del D.Lgs. 175/2014 comporta, peraltro, la disapplicazione dell’art. 40 del D.Lgs. 546/1992, secondo cui il processo è interrotto se il difensore, anche conseguentemente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, dichiari tale circostanza nel corso del processo: la sentenza è, quindi, pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico ormai estinto. A norma dell’art. 28, co. 4, del D.Lgs. 175/2014, infatti, gli effetti della cancellazione si producono, ai fini tributari, soltanto dopo il decorso di cinque anni dell’istanza della stessa (Cass. 2916/2018).