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Accertamento della continuità aziendale

I presupposti di verifica della continuità aziendale, generalmente verificata in sede di redazione del bilancio d’esercizio (ma anche in corso d’anno se vi sono variazioni significative, come ricavabile dal principio di revisione ISA Italia 315), sono desumibili, in primo luogo, dal principio contabile nazionale OIC 11, secondo cui il redattore del bilancio deve “effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

L’applicazione di tale standard è agevolata dal principio di revisione ISA Italia 570, che riepiloga una serie di eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale:

  • situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
  • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
  • eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
  • indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
  • bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
  • perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
  • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori;
  • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
  • contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
  • modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

Sotto il profilo operativo, può aiutare anche l’analisi, con una valenza pure prospettica oltre che di trend, di alcuni dati consuntivi, come quelli prospettati ai fini della verifica degli squilibri di cui all’art. 3, co. 3, del D.Lgs. 14/2019.