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La domanda di concordato preventivo “in bianco”

L’art. 44, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (“CCII”) stabilisce che il debitore può presentare, con la domanda di cui al precedente art. 40 CCII (accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, come gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il piano di ristrutturazione soggetti ad omologazione), la documentazione indicata dall’art. 39, co. 3, CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi .

Al fine di accedere a tale beneficio, l’imprenditore in crisi o insolvente deve, pertanto, depositare, unitamente alla domanda (c.d. in bianco):

  • i bilanci degli ultimi 3 esercizi oppure, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione (e deposito) del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IRAP  degli ultimi tre periodi d’imposta;
  • l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonchè dell’eventuale loro domicilio digitale.

La domanda del debitore, entro il giorno successivo al suo deposito, è comunicata dal Cancelliere al Registro delle Imprese, e l’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente: quando la domanda contiene anche la richiesta di misure protettive, il Conservatore ne fa espressa menzione nell’iscrizione. Il ricorso “con riserva”, unitamente ai documenti allegati, è trasmesso al Pubblico Ministero (art. 40, co. 3, CCII).

A seguito della presentazione della domanda “in bianco”, il Tribunale provvede con Decreto, mediante il quale:

  1. fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all’art. 45, co. 2, CCII, compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile – su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza – sino ad ulteriori 60 giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, e la documentazione di cui all’art. 39, co. 1 e 2, del D.Lgs. 14/2019. In alternativa, nel medesimo termine, il debitore può depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39, co. 1, CCI – non è, quindi, richiesta la relazione quinquennale sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione – oppure del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis CCI), con la documentazione prevista dall’art. 39, co. 1 e 2, CCI;
  2. nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. In tale sede, il Tribunale autorizza, inoltre, il commissario giudiziale al compimento delle attività di cui all’art. 49, co. 3, lett. f), CCI, in merito ai poteri di accesso alle banche dati e alla documentazione di natura fiscale e finanziaria;
  3. stabilisce gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo. Con la stessa periodicità, il debitore è tenuto a depositare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che il Cancelliere provvede ad iscrivere, entro il giorno successivo, nel Registro delle Imprese;
  4. ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria sino alla scadenza del termine assegnato per il deposito del piano e della proposta di concordato.

I termini di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4 non sono soggetti a sospensione feriale.