Ai sensi dell’art. 2487-ter c.c., la revoca dello stato di liquidazione può essere effettuata in ogni momento, se necessario previa eliminazione della causa di scioglimento.
Dopo la revoca della liquidazione, gli schemi di bilancio sono quelli ordinari previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., tenendo conto eventualmente delle semplificazioni di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.
Nel primo bilancio successivo alla revoca della liquidazione è data facoltà di non presentare il bilancio comparativo, fornendone segnalazione e commento nella nota integrativa.
Per le attività e passività esistenti alla data di revoca della liquidazione vengono applicati
retroattivamente i criteri di funzionamento previsti dai principi contabili ordinari, ai sensi dell’OIC 29. Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento dei criteri di valutazione o la determinazione dell’effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società applica i criteri di funzionamento a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile, dandone informativa in nota
Eventuali differenze derivanti dall’applicazione dei criteri di funzionamento alla data di revoca della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nell’ambito della voce “VIII – Utili (perdite) portati a nuovo”. L’eventuale saldo residuo della riserva “Rettifiche di liquidazione” è anch’esso imputato nella voce “VIII – Utili (perdite) portati a nuovo”.
Per gli oneri pluriennali cancellati dal bilancio all’inizio della liquidazione non è possibile effettuare alcun ripristino di valore. Lo stesso vale per l’avviamento che all’inizio della liquidazione era in corso di ammortamento.
Nella nota integrativa è illustrata la differenza tra i criteri di liquidazione precedentemente adottati ed i criteri di funzionamento, indicando le ragioni e gli effetti più rilevanti di tale variazione sulle voci di bilancio.
Il primo bilancio successivo alla revoca della liquidazione riflette la gestione dell’intero esercizio. In nota integrativa occorre illustrare la ripartizione del risultato d’esercizio in due distinti periodi: il primo, relativo al periodo di gestione dei liquidatori, ed il secondo, che riflette i risultati della gestione degli amministratori OIC 5, par 107-114).



