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Transazione fiscale senza consolidamento del debito

L’art. 182-ter, co. 2, del R.D. 267/42 stabilisce che, ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura tributaria (nell’ambito del concordato preventivo), copia della domanda e della relativa documentazione – contestualmente al deposito presso il Tribunale – deve essere presentata all’Agente della Riscossione e all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda.

L’Agente della Riscossione, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso: nel medesimo termine, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivanti da atti di accertamento, ancorchè non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’Agente della Riscossione.

La C.M. 16/E/2018, par. 5.1.3, ha chiarito che rimangono valide le indicazioni fornite con la C.M. 40/E/2018 in merito alle attività che gravano in capo agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della Riscossione, ed agli atti di cui devono tenere conto ai fini della certificazione, che non comporta, tuttavia, la cristallizzazione del debito tributario. L’Amministrazione Finanziaria può, in ogni caso, procedere ad accertare ed iscrivere a ruolo le ulteriori somme dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che avevano generato il debito oggetto di transazione, sebbene riferibili ai medesimi periodi d’imposta.

La quantificazione del complessivo debito tributario vale, pertanto, ai soli fini del voto spettante agli enti fiscali, nonché dell’importo da soddisfare in moneta concordataria a seguito dell’omologazione della proposta.

 

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