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La ristrutturazione dei debiti nel bilancio d’esercizio

Il principio contabile nazionale OIC 19 ricomprende, tra l’altro, le raccomandazioni per il trattamento contabile e di bilancio delle operazioni di ristrutturazione del debito, soffermandosi su alcuni specifici aspetti:

  • la definizione di ristrutturazione del debito, e le relative modalità;
  • i principi generali di eliminazione della passività;
  • le operazioni di ristrutturazione del debito e la data contabile di riferimento;
  • gli effetti contabili della ridefinizione della passività, a seconda che la società debitrice applichi o meno il criterio del costo ammortizzato (art. 2426, co. 1, n. 8), c.c.);
  • l’informativa nella in nota integrativa al bilancio d’esercizio.

L’Appendice A di tale standard stabilisce che per ristrutturazione del debito s’intende un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore. Gli effetti di tale rinuncia sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante-ristrutturazione. La concessione del creditore si sostanzia, pertanto, nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una corrispondente perdita per il creditore.

Il predetto documento integrativo precisa, inoltre, che un’operazione di ristrutturazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria, dovuta al fatto che non possiede, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;
  • il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto, conseguendo una perdita. Questa concessione accordata dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.

Alcuni esempi di ridefinizione delle passività sono rappresentati dalla proposta formulata nell’ambito di una procedura di concordato preventivo (artt. 84 e ss. del D.Lgs. 14/2019), oppure da altri istituti di soluzione della crisi d’impresa, come il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis del D.Lgs. 14/2019), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019) e il piano attestato di risanamento (art. 56 del D.Lgs. 14/2019).

Le principali metodologie di ridefinizione delle passività possono essere così riepilogabili:

  • la modifica dei termini originari del debito, compreso il caso della sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario (c.d. moratoria);
  • il trasferimento dal debitore al creditore di un’attività (o un gruppo di attività) ad estinzione parziale del debito;
  • l’emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito, ad esempio, mediante compensazione con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove azioni o quote (o altre forme di assegnazione).

In particolare, la moratoria dei leasing finanziari si configura come un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione, per un determinato periodo, nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario: comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il consequenziale prolungamento della durata del contratto. Sul punto l’Appendice A dell’OIC 19 ricorda che si effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito.

La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis, considerando la maggior durata del contratto.

L’eventuale plusvalenza residua derivante da un’operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. sale and lease back) è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing.