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Ristrutturazione del debito e deroga al costo ammortizzato

Il paragrafo 73C del principio contabile nazionale OIC 19 ritiene che, per le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato, gli oneri di transazione sono imputati a conto economico – a sostanziale differenza di quanto previsto dall’abrogato OIC 6 – nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali: tale periodo amministrativo di competenza è, pertanto, individuato dalla data contabile della ristrutturazione del debito, che attribuisce rilevanza al momento dell’omologazione del concordato preventivo, della pubblicazione presso il Registro delle Imprese – o dell’omologazione giudiziale a cui sia eventualmente subordinata l’efficacia dell’intesa – degli accordi di ristrutturazione dei debiti  e dell’adesione dei creditori al piano attestato di risanamento, oppure dell’iscrizione camerale dello stesso.

Nell’ipotesi di riduzione dell’ammontare della passività da rimborsare, l’impresa debitrice iscrive un utile tra i proventi finanziari (voce C)16)d) ai sensi del paragrafo 92 dell’OIC 12), come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile della passività originaria. I costi di transazione sono rilevati nel periodo amministrativo in cui la società riceve il beneficio.

Esempio

La Alfa s.r.l. ha proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti, a cui hanno aderito i creditori bancari rappresentanti il 60% delle proprie passività – “falcidiati” per un importo complessivo di euro 2.000.000 – omologato dal competente tribunale il 26.1.2023.

Lo studio e il perfezionamento di tale intesa ha comportato il sostenimento di costi di transazione per euro 250.000, di cui euro 200.000 documentati da fatture emesse, nel corso dell’anno 2022, dai professionisti incaricati dalla società debitrice (advisor industriale, finanziario e legale, attestatore, notaio, ecc.).

Atteso che l’efficacia dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è subordinata all’omologazione giudiziale dello stesso, tali oneri di transazione sono di competenza dell’esercizio 2023, in quanto la data contabile dell’operazione è identificata – in ossequio alle raccomandazioni dell’OIC 19, paragrafo 73A – nel 26.1.2023, ovvero dopo la chiusura dell’esercizio 2022, ma prima della data dell’adunanza o della determinazione dell’organo di gestione in ordine all’approvazione del progetto di bilancio del periodo amministrativo 2022. In altri termini, l’omologazione rappresenta un fatto intervenuto successivamente alla chiusura dell’esercizio 2022, che deve già essere considerato in tale periodo amministrativo.

Conseguentemente, i suddetti costi professionali maturati nel corso dell’anno 2022 (euro 200.000), inizialmente iscritti nel conto economico di tale esercizio, devono essere integralmente stornati, mediante la rilevazione, nell’attivo dello stato patrimoniale, di un risconto attivo di pari importo.

Sul punto, si segnala, tuttavia, che – qualora l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e, quindi, la decorrenza dell’efficacia dello stesso – fosse intervenuta successivamente alla data di approvazione, da parte dell’organo di gestione, del progetto di bilancio dell’esercizio 2022, sarebbe stato necessario verificare la sussistenza delle condizioni per il futuro esito positivo del procedimento. In presenza di significative incertezze in merito, l’applicazione del principio di prudenza potrebbe suggerire di non riscontare tali costi, evitando così di iscrivere in bilancio un’attività la cui recuperabilità è dubbia.

Alla riapertura dei conti dell’esercizio 2023, la Alfa s.r.l. provvede, poi, ad eliminare i predetti risconti attivi, imputando così a tale periodo amministrativo i costi professionali relativi all’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato il 26.1.2023, ma fatturati già durante l’anno 2022. Questi oneri, generalmente iscritti nella voce B)7) del conto economico (“Costi per servizi”), dovrebbero, a parere di chi scrive, rettificare il beneficio della ristrutturazione del debito imputato nel medesimo esercizio, ovvero la sopravvenienza attiva da riduzione delle passività – emergente a seguito del manifestarsi degli effetti dell’operazione di ridefinizione – da iscriversi nella voce C)16)d), tra gli altri proventi finanziari.

Con l’effetto che, nel conto economico del periodo amministrativo 2023, risultano, pertanto, imputati tutti i costi professionali relativi agli accordi di ristrutturazione dei debiti (euro 250.000).