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Ristrutturazione dei debiti, COVID-19 e proroga dei termini di deposito degli accordi

L’art. 9, co. 5, del D.L. 23/2020 riconosce al debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui al successivo co. 7 per il deposito degli accordi di ristrutturazione delle passività, a seguito del deposito del pre-accordo (art. 182-bis, co. 6, del R.D. 267/1942), la possibilità di presentare, prima della scadenza, un’istanza per l’assegnazione di una proroga sino a 90 giorni (c.d. dilatazione dell’automatic stay).

Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall’art. 182-bis, co. 7, primo periodo, L.fall., e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’art. 182-bis, co. 1, del RD 267/1942.

La misura si traduce, pertanto, in un’estensione sino a 90 giorni dell’automatic stay, accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe.