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Nuovo termine per lo spesometro del terzo trimestre 2018

L’art. 21, co. 1, del D.L. 78/2010 stabilisce che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le:

  • fatture emesse nel trimestre di riferimento;
  • fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972, comprese le bollette doganali;
  • relative variazioni.

La norma stabilisce, tuttavia, che la comunicazione (c.d. spesometro) riguardante il secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre – termine differito al 30 settembre, ai sensi dell’art. 1, co. 932, della Legge 205/2017, al fine di evitare sovrapposizioni con altri adempimenti – mentre quella relativa all’ultimo trimestre può essere trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo. A questo proposito, l’art. 11, co. 1, del D.L. 87/2018 – rimasto invariato in sede di conversione in Legge – ha disposto che i dati delle fatture emesse e ricevute del terzo trimestre 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il 30 novembre 2018.

Il successivo co. 2 ha, inoltre, integrato l’art. 1-ter, co. 2, lett. a), del D.L. 148/2017, nel senso di precisare i termini che deve rispettare il contribuente che si avvale, mediante comportamento concludente, della facoltà di trasmettere con cadenza semestrale la comunicazione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute:

  • entro il 30 settembre per il primo semestre;
  • entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

I termini di invio, con cadenza trimestrale, della comunicazione dei dati dell’anno 2018 sono, invece, i seguenti:

  • 31 maggio 2018, per il primo trimestre;
  • 30 settembre 2018, per il secondo trimestre, differito al 1° ottobre 2018, quale primo giorno feriale successivo alla scadenza festiva;
  • 28 febbraio 2019, sia per il terzo che per il quarto trimestre.

Si rammenta, inoltre, che dal 1° gennaio 2019, per effetto dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, è abrogato l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1, co. 916, della Legge 205/2017).