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Norme penali anche per i nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

L’art. 20, co. 1, lett. h), del D.L. 118/2021 ha riformulato il co. 3 dell’art. 236 del R.D. 267/1942, aggiornandone l’ambito applicativo, alla luce delle novità normative in materia di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, convenzioni di moratoria, cram down fiscale e previdenziale. In particolare, è stata decisa l’applicabilità dell’art. 236, co. 2, nn. 1), 2) e 4), L.Fall, per effetto del quale:

  • gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e liquidatori di società sono soggetti alle disposizioni riguardanti i reati di bancarotta fraudolenta (art. 223 L.Fall.) e semplice (art. 224 L.Fall.);
  • gli institori dell’imprenditori sono sanzionabili con le pene stabilite per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.Fall.) e semplice (art. 217 L.Fall.), ricorso abusivo al credito (art. 218 L.Fall.), denuncia di creditori inesistenti ed altre inosservanze (art. 220 L.Fall.);
  • i creditori sono punibili per i reati di crediti simulati o distrazioni senza concorso del fallito (art. 232 L.Fall.), e mercato di voto (art. 233 L.Fall.).

La novità normativa consente, quindi, di sanzionare penalmente i fatti di bancarotta anche quando l’impresa ha adottato uno strumento di soluzione della crisi diverso da una procedura concorsuale, pur ponendo alcune criticità applicative, ad esempio, in merito al luogo e tempo di commissione del reato.

A questo proposito, i primi commentatori hanno osservato che nei reati di bancarotta la dichiarazione giudiziale di insolvenza si pone come condizione di punibilità dell’illecito, il quale, a propria volta, si considera consumato al momento della pronuncia della sentenza. In dottrina è stato osservato che questi principi sembrano, pertanto, difficilmente adattabili agli accordi di ristrutturazione dei debiti, essendo dubbio quando tale convenzione possa essere definita.