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La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

L’art. 2426, co. 1, n. 4), c.c. stabilisce che le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, in alternativa al generale criterio del costo, con il metodo dell’equity, ovvero sulla base dell’importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, modificato dalle somme ascrivibili alle seguenti causali:

  • detrazione dei dividendi;
  • rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie ai fini dell’osservanza dei principi di cui agli artt. artt. 2423 e 2423-bis del codice civile.

Il metodo del patrimonio netto deve ritenersi maggiormente corretto per la valutazione delle partecipazioni in società controllate, in quanto le azioni o quote in parola non sono possedute esclusivamente per trarre i frutti dell’investimento, ma soprattutto al fine di conseguire alcuni specifici obiettivi strategici: la cointeressenza al risultato d’esercizio ed alla consistenza patrimoniale della partecipata, e la possibilità di influire in modo dominante sulle decisioni della controllata.

L’applicazione del criterio del costo alle partecipazioni in imprese controllate presenta dei limiti, soprattutto ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, in quanto si fonda su un valore svincolato dall’effettivo andamento della partecipata.

Il metodo del patrimonio netto è, tuttavia, sconsigliato al ricorrere di alcune particolari situazioni:

  • la presenza di elementi che condizionano, in modo rilevante, la partecipazione, quali, ad esempio, il rimpatrio dei capitali investiti e dei dividendi;
  • il contesto politico, idoneo a depotenziare l’influenza significativa sulla gestione della partecipata;
  • l’assoggettamento della controllata a procedure concorsuali o liquidatorie, che costituisce, di fatto, un impedimento all’esercizio del controllo effettivo.

 

Condizioni di applicabilità

Ai fini dell’adozione del metodo del patrimonio netto, è necessario fare rifermento al bilancio d’esercizio approvato dalla partecipata, relativo alla stessa data di quello della partecipante: in mancanza di approvazione, è, tuttavia, ammessa la possibilità di considerare il progetto di bilancio redatto dall’organo amministrativo (OIC 17, par. 164).

Nel caso di divergenza tra le date di chiusura degli esercizi della controllata e della partecipante, ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto è necessario fare riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui data di chiusura coincida con quella della società partecipante (OIC 17, par. 165).

Nella sola ipotesi di società collegate, se la data di chiusura dell’esercizio è diversa da quella di riferimento del bilancio della partecipante, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa, purchè risultino soddisfatte la differenza (OIC 17, par. 166):

  • non ecceda i tre mesi. Nell’eventualità in cui la difformità riguardi un periodo superiore, è opportuno che gli amministratori della controllante richiedano ai propri colleghi della partecipata la redazione di un bilancio straordinario, determinante ai fini della valutazione delle azioni o quote;
  • sia mantenuta costante;
  • venga indicata nella nota integrativa della partecipante, così come gli effetti delle operazioni e degli eventi significativi, successivi alla data del bilancio della collegata.

Nell’esercizio di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, se il costo d’acquisto della partecipazione risulta superiore al valore della corrispondente quota di patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell’attivo patrimoniale della partecipante, inclusa nel valore della partecipazione, purchè ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. Questa differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l’avviamento (art. 2426, co. 1, n. 4), secondo e terzo periodo, c.c.).

L’OIC 17, par. 161, ritiene prospettabili due ipotesi, ovvero che la differenza iniziale positiva:

  • è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata, valutati a valori correnti, o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva;
  • non corrisponde ad un maggior valore dell’attivo e/o avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella voce D)19)a) “svalutazioni di partecipazioni”.

In presenza di una differenza iniziale negativa, il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata, si possono prospettare due ipotesi (OIC 17, par. 162), ovvero che la differenza iniziale negativa:

  • non è riconducibile alla previsione di perdite, ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, all’interno della voce A)VI) “Altre riserve”, una Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite, non distribuibile;
  • è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un Fondo per rischi e oneri futuri di cui si mantiene memoria extracontabilmente (è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”). In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto.

Nei periodi amministrativi diversi da quello di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, gli eventuali plusvalori emergenti devono essere iscritti in un’apposita riserva non distribuibile (art. 2426, co. 1, n. 4), ultimo periodo, c.c.).

 

Perdite durevoli

L’applicazione del metodo del patrimonio netto non esclude, tuttavia, l’obbligo di svalutazione per effetto di perdite di natura durevole, come nel caso in cui le stesse siano causate da fattori che non trovano immediato riflesso nei risultati negativi della partecipata (OIC 17, par. 173). In presenza di più partecipazioni, il metodo del patrimonio netto si applica ad ogni singola quota interessata e, conseguentemente, non può essere effettuata una valutazione su base aggregata: la svalutazione da apportare ad una partecipazione non può, pertanto, essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre partecipazioni, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.