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La deduzione ACE del soggetto IRES

La quantificazione dell’agevolazione spettante alla società di capitali, a titolo di “Aiuto alla Crescita Economica” (art. 1 del D.L. 201/2011) presuppone, in via preliminare, la determinazione della base ACE – sulla quale applicare, poi, il relativo coefficiente di remunerazione (1,6% nel 2017 e 1,5% dal 2018) – rappresentata dall’importo minore tra:

  • il patrimonio netto risultante dal bilancio a fine esercizio, senza tener conto, tuttavia, della riserva per acquisto di azioni proprie (art. 11, co. 1, del D.M. 3.8.2017). A tale fine, assumono rilevanza anche le rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili, ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati (art. 11, co. 2, del D.M. 3.8.2017). Sul punto, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 ha precisato che tale previsione, stante le nuove modalità di rappresentazione contabile derivante dalla riforma contenuta nel D.Lgs. 139/2015, si applica a tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio;
  • la variazione in aumento del capitale proprio a fine esercizio rispetto a quello indicato al 31.12.2010, al netto dell’utile realizzato nel medesimo esercizio (art. 4, del D.M. 3.8.2017).

Per le imprese di nuova costituzione occorre considerare, invece, quale incremento dei mezzi propri “tutto il patrimonio conferito” (art. 1, co. 6, ultimo periodo, del D.L. 201/2011): è, quindi, possibile beneficiare dell’agevolazione anche nel periodo d’imposta di costituzione, computando tra gli incrementi il patrimonio netto di costituzione (capitale sociale più eventuale sovrapprezzo), anche se non esiste un parametro di riferimento rappresentato dal patrimonio netto dell’esercizio precedente.

Per la determinazione dell’incremento del capitale proprio, è necessario monitorare gli incrementi o decrementi rilevanti – senza, pertanto, considerare quelli esclusi dall’agevolazione – nonché eventuali “sterilizzazioni” richieste dalla normativa. Si pensi alla disciplina antielusiva (art. 10, D.M. 3.8.2017), oppure a quella prevista dall’art. 1, co. 6-bis, D.L. 201/2011, con riguardo all’incremento della consistenza in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.