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La data di emissione e ricezione della fattura elettronica

La data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972: la fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio si considera non emessa.

Se i controlli da parte del Sistema di Interscambio hanno dato esito positivo, la fattura viene inviata al soggetto ricevente e, ove il recapito sia avvenuto con successo, viene trasmessa al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna della fattura elettronica contenente l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Diversamente, qualora il recapito non fosse possibile, il Sistema di Interscambio renderà disponibile al cessionario o committente la fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, informando a tal proposito il cedente o prestatore affinchè questi, a propria volta, comunichi al ricevente che la fattura è a sua disposizione nella predetta area.

La ricevuta di recapito o l’informazione del fatto che la fattura è stata messa a disposizione del ricevente attestano che la fattura elettronica è stata emessa.

La data di ricezione è individuata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Se, ad esempio, l’invio è avvenuto a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente.

Nell’ipotesi in cui la fattura sia messa a disposizione del ricevente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data in cui il cessionario o committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura.

Quando il ricevente è un consumatore finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfettario, o un produttore agricolo di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972, la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.

Il Sistema di Interscambio attribuisce ad ogni file elaborato un codice alfanumerico, che caratterizza univocamente il documento, riportato all’interno delle ricevute.

Nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018, è stato precisato che la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’IVA da parte del cessionario o committente coincide con la data di ricezione attestata dai canali telematici di ricezione o dalla presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.