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La cessazione della partecipazione al gruppo IVA

L’art. 70-decies, co. 2, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che ogni soggetto partecipante al gruppo IVA cessa di appartenere a tale fiscal unit se si verifica uno dei seguenti casi:

  1. viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
  2. è riconosciuto, ai sensi dell’art. 70-ter, 5, del D.P.R. 633/1972, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
  3. questo soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda, a norma dell’art. 670 c.p.c., oppure è sottoposto a una procedura concorsuale o è posto in liquidazione ordinaria.

La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano i suddetti eventi di cui ai numeri 1. e 3., con effetto per le operazioni compiute, gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale momento. Relativamente alle fattispecie di cui al numero 3. rileva la data di efficacia del corrispondente atto:

  • provvedimento che dispone il sequestro giudiziario;
  • sentenza dichiarativa di fallimento;
  • decreto di ammissione al concordato preventivo;
  • provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • assunzione della delibera assembleare di liquidazione ordinaria.

Nell’ipotesi di cui al numero 2., la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è riconosciuto la decadenza del vincolo (art. 70-decies, co. 3 del D.P.R. 633/1972).

Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti, con l’effetto che l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non richiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale (art. 70-decies, co. 4, del D.P.R. 633/1972).

La cessazione di cui ai suddetti co. 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo, entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all’art. 70-duodecies, co. 5, del D.P.R. 633/1972.