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Gli schemi obbligatori del bilancio d’esercizio abbreviato

L’esercizio della facoltà di cui all’art. 2435-bis c.c. consente di redigere il bilancio in forma decisamente semplificata, soprattutto nella parte riguardante l’informativa da riportare in nota integrativa, oltre a poter beneficiare di alcuni accorpamenti di voci previste dagli schemi civilistici obbligatori, e dell’esonero dalla predisposizione del rendiconto finanziario.

Stato patrimoniale

Può essere redatto beneficiando di alcune semplificazioni:

  • è possibile esporre le sole voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani;
  • le immobilizzazioni immateriali e materiali, analogamente al bilancio ordinario, devono essere rappresentate al loro valore contabile netto;
  • le voci dell’attivo A) “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e D) “Ratei e risconti attivi” possono essere ricomprese nei crediti (C.II.);
  • la voce E) del passivo (“Ratei e risconti passivi”) può essere inserita nella macroclasse D) “Debiti”, con la necessità di suddividere – analogamente al precedente punto – i risconti passivi che si riferiscono a quote di ricavi di competenza dell’esercizio 2023 e quelle relative a periodi amministrativi successivi.

Conti d’ordine

Nel bilancio d’esercizio in forma abbreviata, così come in quella ordinaria, non è dovuta la compilazione dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale, in quanto tale informativa deve essere già obbligatoriamente fornita a norma degli artt. 2435-bis, co. 5, e 2427, co. 1, n. 9, c.c.: diversamente, questi dati devono essere indicati dalla micro-impresa di cui all’art. 2435-ter c.c., qualora si intenda avvalere della facoltà di esonero dalla redazione della nota integrativa.

Conto economico

L’art. 2435-bis, co. 3, c.c. riconosce la possibilità di aggregare alcune voci dello schema obbligatorio di cui all’art. 2425 c.c.:

  • A)2) e A)3): variazioni rimanenze prodotti in corso, semilavorati e finiti, e variazione lavori in corso su ordinazione;
  • B)9)c), B)9)d) e B)9)e): trattamento fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi del personale;
  • B)10)a), B)10)b) e B)10)c): ammortamento immobilizzazioni immateriali, materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  • C16)b), C16)c): altri proventi finanziari da titoli immobilizzati che non costituiscono partecipazioni e titoli dello stesso tipo iscritti nell’attivo circolante;
  • D)18)a), D)18)b), D)18)c) e D)18)d): rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli dello stesso tipo iscritti nell’attivo circolante e di strumenti finanziari derivati;
  • D)19)a), D)19)b), D)19)c) e D)19)d): svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli dello stesso tipo iscritti nell’attivo circolante e di strumenti finanziari derivati.