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Decreto “Sostegni-bis”, esonero dalla registrazione delle note di variazione IVA

Il previgente art. 26, co. 5, del D.P.R. 633/1972 stabiliva, prima delle modifiche operate dal D.L. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), l’obbligo per il cessionario o committente – che avesse contabilizzato l’operazione originaria nel registro degli acquisti, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972 – di annotare, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi (artt. 23 e 24 del D.P.R. 633/1972), la nota di variazione IVA emessa dal creditore, nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al fornitore.

L’art. 18, co. 1, lett. c), del D.L. 73/2021 ha integrato il predetto art. 26, co. 5, del D.P.R. 633/1972, disponendo che l’obbligo di registrazione della nota di variazione IVA “non si applica alle procedure concorsuali” di cui al precedente co. 3-bis, lett. a). In altri termini, significa, ad esempio, che il curatore fallimentare e l’impresa in concordato preventivo – se le relative procedure si sono aperte dal 26 maggio 2021 – non sono, pertanto, più obbligati a registrare le note di variazione IVA. A questo proposito, si ricorda che l’Amministrazione Finanziaria, nel vigore nella precedente disciplina, aveva chiarito che, nel fallimento, l’emissione da parte dei creditori delle note di variazione IVA in diminuzione comporta “in capo al curatore l’obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi” (R.M. 155/E/2001). Un orientamento analogo è riscontrabile con riguardo al concordato preventivo, indipendentemente che sia liquidatorio (R.M. 161/E/2001) o con continuità aziendale (risposta ad interpello 54/2018).

Il beneficio recato dal novellato co. 5 dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 riguarda, quindi, soltanto le procedure concorsuali di cui al co. 10-bis dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, l’obbligo di cui al precedente co. 5 è applicabile anche ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti (C.M. 12/E/2016, par. 13.2), in quanto non costituiscono “procedure concorsuali” (risposta ad interpello 414/2019): quindi, il cessionario o committente in crisi deve registrare la nota di variazione IVA del cedente o committente, rettificando la detrazione originariamente operata, riversando l’imposta all’Erario, senza attendere la completa esecuzione del piano attestato di risanamento (risposta ad interpello 110/2018) o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.