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Concordato preventivo, domanda “in bianco” e controlli dei sindaci

1A seguito della presentazione del ricorso di concordato pre­ven­ti­vo con riserva (art. 161, co. 6, del RD 267/1942), l’organo sindacale della società debitrice – oltre a richiedere a quello di gestio­ne di essere costantemente informato sull’evoluzione della pro­ce­dura – deve verificare che:

  • gli amministratori si siano attivati per la predisposizione del piano e della proposta concordataria, ovvero abbiano provveduto alla no­mi­na del professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e che quest’ultimo possieda i requisiti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 161, 3, e 67, co. 3, lett. d) del RD 267/1942;
  • permangano i requisiti di continuità aziendale, nel caso in cui gli amministratori intendano optare per il concordato preventivo “con continuità aziendale” (art. 186-bis del RD 267/1942);
  • i creditori ritenuti “strategici” dagli amministratori, in funzione dell’istanza di autorizzazione al pagamento anticipato (art. 182-quinquies, 4, del RD 267/1942), siano effettivamente tali;
  • l’istanza di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti (art. 169-bis del RD 267/1942), così come quella riguardante l’assunzione di finanziamenti prede­du­ci­bi­li (art. 182-quinquies, 1, del RD 267/1942), sia compatibile con lo stato della procedura e gli obiettivi per­se­­guiti dagli amministratori;
  • l’andamento della gestione nel proprio complesso non lasci ra­gio­ne­volmente presumere il rischio del compimento di atti gravi, suscet­tibili di arrecare un pregiudizio ai soci, creditori e terzi in genere.

Successivamente, nell’ipotesi in cui il tribunale non ravvisi l’esistenza di condizioni impeditive, e decreti il termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 161 del RD 267/1942, l’organo sindacale è tenuto a vigilare che la società assolva tempestiva­mente tale adempimento, nonché gli obblighi informativi periodici contemplati dal successivo co. 8.

L’organo sindacale deve, pertanto, vigilare affinchè la società produca, nei termini fissati dal tribunale, il piano, la proposta e la documentazione a corredo (art. 161 del RD 267/1942), ovvero che, in alternativa, l’impresa depositi un’istanza per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. In quest’ultimo caso, il controllo riguarderà, quindi, la sussistenza delle condizioni per il c.d. switch dalla domanda di concordato preventivo “in bianco” all’istanza di omologazione dell’intesa di cui all’art. 182-bis del RD 267/1942.

Quest’ultima attività di controllo è condotta in un’ottica di collaborazione con il tribunale e, se nominato con il predetto decreto, il commissario giudiziale, a favore del quale deve essere fornito un virtuoso flusso di informazioni: l’organo sindacale deve comunicare eventuali irregolarità riscontrate nella gestione, anche al fine di consentire al commissario giudiziale di riferirne immediata­mente al tribunale, in presenza di uno dei comportamenti previsti dall’art. 173 del RD 267/1942.