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Codice della Crisi e composizione negoziata

L’art. 12 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, stabilisce, al co. 1, che l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando:

  • si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile lo stato di crisi o insolvenza (art. 2, co. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 14/2019);
  • risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti eventualmente interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle suddette condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami della stessa (art. 12, co. 2, del D.Lgs. 14/2019).

Alla composizione negoziata non si applica l’art. 38 del D.Lgs. 14/2019, secondo cui:

  • il Pubblico Ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza (co. 1);
  • l’Autorità Giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al Pubblico Ministero (co. 2);
  • il Pubblico Ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza (co. 3), come, ad esempio, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

L’art. 12, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 precisa, tuttavia, che rimane, in ogni caso, ferma l’applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. 14/2019 nei procedimenti di cui ai precedenti artt. 19 (misure protettive e cautelari) e 22 (autorizzazioni del Tribunale).