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Cessione di carburanti e termine di trasmissione della fattura elettronica

La C.M. 13/E/2018 ha sottolineato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati – ai sensi dell’art. 21, co. 4, del D.P.R. 633/1972 – al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, a norma dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante, salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, co. 4, del D.P.R. 633/1972, come le fatture differite, oppure quelle riconducibili all’art. 73 del medesimo Decreto IVA.

La contestualità, ovvero l’emissione entro le ore 24 del giorno della cessione (C.M. 42/E/1974, e C.M. 225/E/1996), deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al Sistema di Interscambio. In questo senso, considerato che la fattura elettronica “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” (art. 21, co. 1, del D.P.R. 633/1972), l’Agenzia delle Entrate ritiene non improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno. In ragione di tale eventualità, visti anche i controlli che il Sistema di Interscambio deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonchè le variabili operative legate ai canali di invio e ricezione, nel punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018 è specificato che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie” ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972. In altri termini, inviato tempestivamente al Sistema di Interscambio il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi – i tempi di elaborazione (consegna e messa a disposizione del cessionario o committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al Sistema di Interscambio, riportata nel campo indicato. Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, la C.M. 13/E/2018 ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’art. 6, co. 5-bis, del D.Lgs. 472/1997.