placeholder

Bilancio d’esercizio, novità OIC per la classificazione dei debiti

L’Organismo Italiano di Contabilità ha riscontrato nell’OIC 19 la mancanza di una disciplina simile a quella contenuta nell’OIC 15, idonea a supportare il redattore del bilancio nella corretta classificazione di un debito di natura commerciale scaduto, che, a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine. In particolare, il paragrafo 21 di quest’ultimo standard nazionale prevede che”la classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della «destinazione» (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria”.

In virtù di tali considerazioni, è stato, pertanto, integrato l’OIC 19, con l’inserimento del paragrafo 21A, secondo cui la classificazione dei debiti tra le varie voci è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria, a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. In altri termini, i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi, e inizialmente a breve termine, devono continuare ad essere classificati tra i debiti commerciali anche laddove, a seguito di una rinegoziazione, divengano a lungo termine. Tali debiti non assumono, quindi, natura finanziaria.

Si osservi, peraltro, che – per effetto dell’OIC 19, paragrafi 73 e 73B – qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione i debiti commerciali correnti potrebbero trasformarsi, a seguito di una rinegoziazione, in passività commerciali a medio lungo termine: al ricorrere di tale ipotesi, potrebbero emergere dei proventi da attualizzazione, da imputare nell’area finanziaria del conto economico, richiedendo altresì la successiva rilevazione degli interessi passivi al tasso di mercato.

Le suddette variazioni si applicano dai bilanci il cui esercizio è iniziato a partire dal 1° gennaio 2017 (OIC 19, paragrafo 90A): gli eventuali effetti derivanti dall’adozione degli emendamenti possono essere rilevati in bilancio prospetticamente, in ossequio all’OIC 29 (OIC 19, paragrafo 95A).