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Bilancio d’esercizio, novità OIC per beni rivalutati e imposte anticipate

Le disposizioni civilistiche utilizzate per la redazione del bilancio dell’esercizio 2016 – così come modificate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 – sono rimaste invariate, con l’effetto che trovano applicazione anche con riguardo alla predisposizione del rendiconto del periodo amministrativo 2017: quest’ultimo, in altri termini, non è, pertanto, interessato da novità normative.

Sono stati, tuttavia, aggiornati e integrati diversi principi contabili nazionali OIC, i cui emendamenti devono essere considerati in sede di preparazione del bilancio dell’esercizio 2017.

Con riferimento ai beni iscritti nelle immobilizzazioni, sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC 16, paragrafo 76, e OIC 24, paragrafo 81, nel senso di stabilire che, se il valore rivalutato di un bene materiale e immateriale ”risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge”. In altri termini, la svalutazione deve sempre essere imputata a conto economico. Questa novità si applica dai bilanci il cui esercizio è iniziato a partire dal 1° gennaio 2017 (OIC 16, paragrafo 99A, e OIC 24, paragrafo 99A): gli eventuali effetti derivanti dall’adozione degli emendamenti sono rilevati in bilancio retroattivamente, in ossequio all’OIC 29 (OIC 16, paragrafo 102B, e OIC 24, paragrafo 107B).

L’attivo patrimoniale è interessato da un’altra novità, riguardante le imposte anticipate, che nel bilancio d’esercizio redatto in forma ordinaria sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante, nello schema di Stato patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c., nella voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate”. A questo proposito, l’OIC 25, paragrafo 19, precisa che per le imposte anticipate – a differenza di quanto previsto per le altre voci dei crediti – non è fornita l’indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. Tale indicazione è coerente con quanto precisato dalla Relazione al DLgs. 17 gennaio 2003, n. 6, secondo cui le imposte anticipate non rappresentano veri e propri crediti e, quindi, il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

Nel bilancio d’esercizio redatto in forma abbreviata, lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani (art. 2435-bis, co. 2, c.c.): la voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate” – contrassegnata da numero arabo – è, quindi, esposta nell’attivo dello Stato patrimoniale sotto la voce “C.II – Crediti” dell’attivo circolante, unitamente alla voce “C.II.5-bis – Crediti tributari” (OIC 25, paragrafo 30). Rimane, naturalmente, fermo che nella voce “C.II – Crediti” devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Le stesse semplificazioni si applicano con riferimento al bilancio delle micro-imprese, in quanto – ai sensi dell’art. 2435-ter, co. 2, c.c. – per tali soggetti gli schemi di bilancio sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis c.c. per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha modificato l’OIC 12, paragrafo 35, e l’OIC 25, paragrafo 30, nel senso di prevedere che, nel bilancio in forma abbreviata e in quello delle micro-impresa, nell’ambito della voce “C.II – Crediti” si fornisca indicazione separata (oltre che degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) anche delle imposte anticipate.

La modifica è volta a rendere più intellegibile il contenuto della voce C.II e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce: diversamente, l’inclusione delle imposte anticipate sotto l’unica voce “C.II – Crediti”, senza che se ne dia separata evidenza, determinerebbe una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti), a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

Le suddette modifiche relative alle attività per imposte anticipate si applicano dai bilanci il cui esercizio è iniziato a partire dal 1° gennaio 2017 (OIC 12, paragrafo 152A, e OIC 25, paragrafo 99A): gli eventuali effetti derivanti dall’adozione degli emendamenti sono rilevati in bilancio retroattivamente, in ossequio all’OIC 29 (OIC 12, paragrafo 154A, e OIC 25, paragrafo 101A).